Min.Lavoro: semplificazione in materia di ISEE precompilato

Min.Lavoro: semplificazione in materia di ISEE precompilato

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura unica nazionale di
contrasto alla poverta'», e, in particolare, l'art. 10 in materia di
ISEE precompilato, componenti della dichiarazione sostitutiva unica
che restano autodichiarate e aggiornamento della situazione economica
mediante l'ISEE corrente; Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare,
l'art. 5 che apporta modificazioni all'art. 10 del decreto
legislativo n. 147 del 2017; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni», e, in particolare, l'art. 11, comma 2, lettera d), che
apporta ulteriori modificazioni all'art. 10 del decreto legislativo
n. 147 del 2017; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 9 agosto 2019, recante «Individuazione delle modalita' tecniche
per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE
precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS», adottato
ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 147 del
2017; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, in virtu' del
quale il dichiarante accede direttamente alla DSU precompilata
identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo
elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del
nucleo familiare; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 5 luglio 2021, recante «Disciplina delle modalita' estensive
dell'ISEE corrente», attuativo dell'art. 10, comma 4, del decreto
legislativo n. 147 del 2017; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione digitale»; Visto in particolare l'art. 64, comma 3-bis del decreto legislativo
n. 82 del 2005, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di
identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che
accedono ai propri servizi in rete; Visto l'art. 64, comma 2-nonies, del decreto legislativo n. 82 del
2005, secondo cui l'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire
anche con la carta nazionale dei servizi; Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
in virtu' del quale ai fini dell'attuazione dell'art. 64, comma
3-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e' fatto divieto ai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per
l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in
rete, diverse da SPID, carta di identita' elettronica o carta
nazionale dei servizi, fermo restando l'utilizzo di quelle gia'
rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il
30 settembre 2021; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto in particolare l'art. 2-ter del decreto legislativo n. 196
del 2003, come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in
virtu' del quale la base giuridica per il trattamento di dati
personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, prevista
dall'art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento UE 2016/679 e'
costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti
amministrativi generali; Considerata l'opportunita' di introdurre meccanismi di
semplificazione al fine di incrementare la diffusione della DSU
precompilata; Ravvisata la necessita di prevedere, in alternativa agli elementi
di riscontro da parte del dichiarante, la possibilita' che i
componenti maggiorenni autorizzino la precompilazione dei propri
dati, mediante accesso diretto al sistema ISEE precompilato con la
propria identita' digitale, ossia SPID di 2 livello, CIE o CNS; Considerato che la previsione di un sistema alternativo
all'inserimento degli elementi di riscontro e' funzionale alla
semplificazione e potenziamento dell'ISEE precompilato e garantisce
altresi' un maggiore livello di sicurezza di accesso mediante la
previsione di una autenticazione «forte» dell'utente; Acquisito il parere dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale reso in data 30 marzo 2022; Acquisito il parere dell'Agenzia delle entrate reso in data 31
marzo 2022; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali reso in data 28 aprile 2022 Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019 Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9
agosto 2019 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera l) sono aggiunte le
seguenti: «m) "CIE": carta di identita' elettronica; n) "CNS": carta nazionale dei servizi.»; b) all'art. 2, comma 2, lettera a), il punto 2) e' sostituito dal
seguente: «CIE ovvero CNS;»; c) all'art. 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In alternativa all'indicazione degli elementi di
riscontro di cui al comma 2, lettera b), l'accesso del dichiarante e'
consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne
accede al Sistema informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID,
CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati. In tale
ipotesi, a seguito dell'autorizzazione da parte di tutti i componenti
maggiorenni, l'Agenzia delle entrate fornisce ad INPS i dati utili
per la predisposizione della DSU precompilata». Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana previo visto e registrazione della Corte dei
conti. Roma, 12 maggio 2022 Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 1698 

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