Min.Lavoro: Terzo settore – Regolamento per l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse

Min.Lavoro: Terzo settore – Regolamento per l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'articolo 6,
secondo il quale gli enti del Terzo settore possono esercitare
attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo
5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e
siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse
generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di
regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e
gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di
interesse generale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e
delle modalita' di funzionamento della Cabina di regia istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore; Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai sensi
del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802 del
5 marzo 2021; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i limiti ai
fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di
attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo
5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
 Art. 2 Natura strumentale delle attivita' diverse 1. Le attivita' diverse di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto
alle attivita' di interesse generale se, indipendentemente dal loro
oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la
realizzazione, in via esclusiva, delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'ente medesimo. 
 Art. 3 Natura secondaria delle attivita' diverse 1. Le attivita' diverse di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto
alle attivita' di interesse generale qualora, in ciascun esercizio,
ricorra una delle seguenti condizioni: a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate
complessive dell'ente del Terzo settore; b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi
complessivi dell'ente del Terzo settore. 2. Nel documentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle
attivita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, l'organo di
amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il criterio a
tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1. 3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera
b), rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore
anche: a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti
nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore
di attivita' di volontariato effettivamente prestate, della
retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica
dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni
gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi
acquistati ai fini dello svolgimento dell'attivita' statutaria e il
loro costo effettivo di acquisto. 4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono
considerati, ne' al numeratore ne' al denominatore del rapporto, i
proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti
del Terzo settore presso enti terzi. 
 Art. 4 Obblighi e sanzioni 1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 3,
comma 1, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel
termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da
parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del
Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi
dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, nonche', eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi
dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore e' tenuto
ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attivita'
secondarie ed attivita' principali di interesse generale che,
applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3,
comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno
pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio
precedente. 3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa
segnalazione di cui al comma 1, l'ufficio del Registro unico
nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione
dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare. Roma, 19 maggio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934 

Share this post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *