Min.Lavoro: contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico

Min.Lavoro: contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il
2021), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 365 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, come modificato dall'art. 13-bis, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che: «Ad uno dei
genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari
monoparentali con figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta
in misura non inferiore al 60 per cento, e' concesso un contributo
mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che
costituisce limite massimo di spesa»; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, il quale stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima legge, siano disciplinati i criteri per
l'individuazione dei destinatari e le modalita' di presentazione
delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»; Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili»; Considerato lo stanziamento di risorse previsto dalla norma e la
potenziale platea dei beneficiari e' stato ritenuto di utilizzare
l'indicatore della situazione economica equivalente come criterio di
preferenza per l'accesso al beneficio; Considerato che nella dichiarazione ISEE non e' specificata la
percentuale di disabilita', ma vengono soltanto indicate tre classi:
disabilita' media, disabilita' grave e non autosufficienza; Considerato che per quanto riguarda le persone con disabilita'
maggiorenni sono inclusi nella prima classe gli individui con una
percentuale di invalidita' compresa tra il 67% ed il 99%, nella
seconda gli inabili totali e nella terza coloro che hanno diritto
all'indennita' di accompagnamento; Considerato che con riguardo ai minori l'appartenenza ad una delle
tre classi viene fatta sulla base delle difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'; Ritenuto pertanto che tali classi possono essere equiparate per
analogia ad una disabilita' superiore al 60%, come previsto dall'art.
1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Vista la nota prot. n. 0008.28/07/2021.0001164 con la quale l'INPS
ha trasmesso le tabelle che consentono di quantificare i possibili
destinatari della misura anche al fine di circoscrivere la platea ai
fini del rispetto del limite di spesa indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»; Visto, in particolare, l'allegato 3 al predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Definizione ai fini
ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non
autosufficienza»; Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che
apporta modifiche nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha
tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni: a) genitori disoccupati o monoreddito: per genitore disoccupato
si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui
reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all'anno o
4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si
intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito
esclusivamente dall'attivita' lavorativa, sia pure prestata a favore
di una pluralita' di datori di lavoro ovvero sia percettore di un
trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene
conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali.
Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprieta' della casa di
abitazione; b) nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla
presenza di uno solo dei genitori con uno o piu' figli con
disabilita' a carico; c) figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura
non inferiore al 60 per cento: per figli a carico si intendono quelli
che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere
mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico
del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000
euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un'eta'
maggiore di 24 anni. 
 Art. 2 Contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico 1. Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione
dei destinatari e le modalita' di presentazione delle domande di
contributo e di erogazione della misura introdotta dall'art. 1, comma
365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' come modificato
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che riconosce in favore di uno dei
genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari
monoparentali con figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta
in misura non inferiore al 60 per cento, un contributo mensile per un
importo massimo di 500 euro netti. 2. La misura, corrisposta secondo le modalita' di cui all'art. 3,
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile
con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26. 
 Art. 3 Misura del beneficio e modalita' di erogazione 1. Il beneficio e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore,
con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed e'
riconosciuto dal mese di gennaio e per l'intera annualita'. Il
diritto al beneficio decade comunque nei casi di cui all'art. 5. 2. Nel caso di ammissione al contributo qualora il genitore abbia
due o piu' figli a carico con una disabilita' riconosciuta in misura
non inferiore al 60 per cento, l'importo riconosciuto a norma del
presente decreto sara' pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro
mensili complessivi. 
 Art. 4 Modalita' di ammissione 1. La domanda per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 3 di
cui al presente decreto deve essere presentata annualmente dal
genitore secondo le modalita' e le scadenze definite con propria
circolare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per
via telematica secondo i modelli predisposti dal medesimo Istituto.
La domanda dovra' essere corredata dalla dichiarazione del genitore
interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilita'
del possesso dei requisiti di cui al comma 2. Ai fini
dell'attribuzione del beneficio l'INPS, verificata la regolarita'
dell'istanza, provvedera' ad erogarlo all'interessato. 2. Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso
cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti: a) essere residente in Italia; b) disporre di un valore dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita'
non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con
minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo
familiare monoparentale, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 365,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178; d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE,
in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilita'
riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, cosi' come
previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n.
178. 3. Al fine di consentire la tempestiva erogazione della misura sono
considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui
ai commi 1 e 2 e quelle presentate fuori dai termini stabiliti dalla
circolare di cui al comma 1. 4. Il beneficio e' riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non
fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino i criteri
di cui al comma 2, si dara' la priorita' ai richiedenti con ISEE piu'
basso. A parita' di reddito ISEE sara' data priorita' ai richiedenti
appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire
sara' data priorita' ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli
con disabilita' di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti
con figli con disabilita' di grado medio. Il beneficio sara'
assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono titolo di
preferenza. 
 Art. 5 Decadenza e sospensione 1. Il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno
dei requisiti di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d). Decade
altresi' qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) decesso del figlio; b) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale; c) affidamento del figlio a terzi. 2. Il genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS
l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso in
cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei
requisiti, il beneficio e' immediatamente revocato, ferma restando la
restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste
a legislazione vigente. 3. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese
successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di
decadenza di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilita'
presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, il beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente
l'INPS che provvedera' a sospendere l'erogazione del contributo per
tutto il periodo di ricovero. 
 Art. 6 Copertura finanziaria e monitoraggio della spesa 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere
sulle risorse iscritte sul capitolo 3525 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla
poverta' e la programmazione sociale» - Missione 24 «Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia» - Programma 12 «Trasferimenti
assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa
sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali
e di inclusione attiva» - Azione 4 «Politiche per l'infanzia e la
famiglia». 2. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal
presente decreto assicurando anche in via prospettica il rispetto del
limite di spesa di cui all'art. 4, inviando la rendicontazione con
riferimento alle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. 3. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.
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