INPS: COVID-19 – ulteriore periodo di Cassa Integrazione e assegno ordinario

INPS: COVID-19 – ulteriore periodo di Cassa Integrazione e assegno ordinario

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE, ORDINARIA E IN DEROGA, E DI ASSEGNO ORDINARIO

la legge di bilancio 2021 prevede un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

Si evidenzia che l’impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 introduce un’importante novità riguardo all’articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.

Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per il settore agricolo, la legge di bilancio 2021, nel regolamentare il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), prevede la concessione del trattamento medesimo per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

LAVORATORI A CUI SI RIVOLGONO LE TUTELE DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2020

Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020, i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).

Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

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