Min.Lavoro: pensione di inabilità per i soggetti che hanno malattie professionali a causa dell’amianto

Min.Lavoro: pensione di inabilità per i soggetti che hanno malattie professionali a causa dell’amianto

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)» ed in
particolare l'art. 1, comma 250, in materia di diritto al
conseguimento della pensione di inabilita' per il lavoratore affetto
da malattie connesse all'esposizione all'amianto; Visto il decreto del 31 maggio 2017 con cui sono stati disciplinati
i criteri e le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art.
1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-bis,
inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, che riconosce la pensione di inabilita' ai lavoratori
affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e riconosciuta ai
sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-ter,
inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate
le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)» ed in particolare l'art. 1, comma 117 in materia
di benefici previdenziali in favore degli ex lavoratori occupati
nelle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e
bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto
della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui
erano occupati e il cui sito e interessato dal piano di bonifica da
parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti
anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che
risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e
riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)», art. 1, comma 276, che istituisce un fondo
finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2020,
dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale
disposizione; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 275, come
modificato dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori
di cui al richiamato art. 1, comma 275, che abbiano effettuato la
ricongiunzione contributiva di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio
1979, n. 29; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto» ed in particolare l'art. 13 in
materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e
pensionamento anticipato; Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della
disciplina dell'invalidita' pensionabile»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2013)», ed in particolare l'art. 1, comma 240, nella
parte in cui riconosce ai soggetti iscritti a due o piu' forme di
assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, la liquidazione del trattamento di inabilita' di cui
all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, tenendo conto di tutta
la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorche'
tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la
pensione di inabilita' in una di dette gestioni; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 250-bis, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, della pensione di inabilita' ai lavoratori
indicati nel seguente art. 2. 
 Art. 2 Soggetti destinatari 1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in
servizio o cessati dall'attivita' alla data di entrata in vigore
della disposizione di cui al comma 250-bis, iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata
accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge
27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a
causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), ivi compresi coloro che: a) In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano
transitati in una gestione diversa da quella dell'INPS, inclusi
coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata
ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possono
far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria; b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla
pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma
276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalita'
indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilita' di
cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
 Art. 3 Requisiti 1. La pensione di inabilita' di cui all'art. 1 spetta a coloro i
quali sono in possesso: a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando
risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno
cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa; b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL, secondo la normativa
vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale,
come previsto dall'art. 2, anche qualora l'assicurato non si trovi
nell'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa. 
 Art. 4 Domanda di accesso al beneficio 1. Per l'anno 2019, le domande di accesso al beneficio di cui al
presente decreto devono essere presentate all'INPS entro il 31
dicembre 2019. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al
beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate
all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. 3. Le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, da
presentare all'INPS sono accolte entro il limite di spesa di 7,7
milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno
2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di
euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di
11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per
l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni
di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2028. 4. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in termini
prospettici, del limite di spesa di cui al comma 3, l'INPS procede al
monitoraggio delle domande di accesso al beneficio. 5. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del
numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il
riconoscimento del beneficio e' differito tenendo conto
prioritariamente dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva
e, infine, a parita' delle stesse, della data di presentazione della
domanda. 
 Art. 5 Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4,
comunica all'interessato: a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della
relativa copertura finanziaria; b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza
utile della pensione di inabilita' di cui al presente decreto,
differita in ragione dello scostamento del numero delle domande
rispetto ai limiti annuali di spesa; c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora
l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti. 
 Art. 6 Incompatibilita' e incumulabilita' La pensione di inabilita' di cui al presente decreto: a) e' incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di
qualsiasi attivita' lavorativa dipendente o autonoma; b) e' incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo
stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; c) e' incumulabile con altri benefici pensionistici previsti
dalla normativa vigente. 
 Art. 7 Disposizioni finali 1. Per quanta non espressamente previsto dall'art. 1, commi 250 e
250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente
decreto, si applica la disciplina generale sulla pensione di
inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 2. L'INPS, d'intesa con l'INAIL, provvede alla predisposizione di
istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e
procedurali per l'accesso alla pensione di inabilita' di cui al
presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto. 3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 144 

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