Min.Lavoro: abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

Min.Lavoro: abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. (20A05213)

Capo I
Classifica dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata e requisiti generali per l’abilitazione

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare,
l'art. 20, comma 1, lettera m), che introduce l'art. 73-bis al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Visto il predetto art. 73-bis del decreto legislativo n. 81 del
2008 che, al comma 2, dispone: «2. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei
patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i
requisiti per l'ammissione agli esami, le modalita' di svolgimento
delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo
decreto e', altresi', determinata l'equipollenza dei patentini e dei
titoli rilasciati in base alla normativa vigente»; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante
«Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione e della direttiva n. 2014/68/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione), che ne dispone l'abrogazione»; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 1°
dicembre 2004, n. 329 recante «Regolamento recante norme per la messa
in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n.
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania.»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante
«Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del
regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno (Regolamento IMI); Vista la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2018»; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c)
relativa al diritto all'istruzione e alla formazione; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
1° marzo 1974, recante «Norme per l'abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
aprile 1974, n. 99; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2015,
n. 166; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio
2007, n. 155; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007,
n. 157; Decreta: Art. 1 Patentino di abilitazione 1. I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di
vapore sono articolati in quattro gradi: a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie; b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 20 t/h
di vapore; c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 3 t/h
di vapore; d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 1 t/h
di vapore. 2. Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della
conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione
specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' della visita
medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni,
ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il
sessantesimo anno di eta'. 3. All'atto di affidamento dell'incarico di conduzione del
generatore di vapore, l'utilizzatore acquisisce copia del patentino e
copia del giudizio di idoneita' specifica alla mansione in corso di
validita'. 4. Per i generatori di vapore di cui all'allegato III,
l'utilizzatore puo' richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata
secondo le modalita' previste nel medesimo allegato. 5. I generatori di vapore di piccola potenzialita', per i quali il
prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacita'
totale (V) in litri e' tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10
bar, nonche' i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo
restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a
persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia stata
giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del
decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 Art. 2 Determinazione della producibilita' 1. Il valore della producibilita' del generatore da prendere in
considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall'art. 1 e' quello
della producibilita' massima continua dichiarata dal costruttore. 2. Se il valore di cui al comma 1 non e' specificato, sono
stabiliti i seguenti limiti: a) il patentino di 4° grado e' valido per la conduzione di
generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore
a 30 m²; b) il patentino di 3° grado e' valido per la conduzione di
generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non
superiore a 100 m²; c) il patentino di 2° grado e' valido per la conduzione di
generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore
a 500 m²; d) il patentino di 1° grado e' valido per la conduzione di
generatori di vapore senza alcuna limitazione. 
 Art. 3 Modalita' e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione 1. I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento
dell'esame di cui all'art. 8, dall'Ispettorato territoriale del
lavoro competente. 2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione il candidato deve
aver compiuto il diciottesimo anno di eta' entro la data di scadenza
del bando. 3. Il candidato presenta all'Ispettorato territoriale del lavoro
nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami,
indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita
domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di
abilitazione che intende conseguire, secondo le modalita' stabilite
dall'Ispettorato nazionale del lavoro. 4. Il patentino di abilitazione ha validita' fino al compimento del
settantesimo anno di eta'. Tale disposizione si applica anche ai
patentini gia' rilasciati alla data di pubblicazione del presente
decreto. 

Capo II
Formazione tecnica e pratica

 Art. 4 Requisiti di accesso ai corsi di formazione 1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione di cui
all'art. 8, il candidato deve frequentare appositi corsi di
formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalita' di
svolgimento sono indicati nell'allegato II. 2. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico
all'esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un
patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale
ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21,
LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157
ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S,
26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 gennaio 2001, n. 18; c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155
ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di
cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245; d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di
istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle
specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche,
industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione,
termotecnica o di diploma di maturita' professionale (IPSIA),
riconosciuto ad essi equipollente. 3. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico
all'esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un
patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado. 4. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico
all'esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un
patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti
titoli di studio ovvero professionali: a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema
di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta
l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53; b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo
grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 5. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico
all'esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei
seguenti titoli di studio ovvero professionali: a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema
di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta
l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003; b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo
grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
 Art. 5 Validita' del corso pratico 1. La parte pratica del corso di cui all'art. 4, comma 1, e' valida
per la partecipazione ad una sola sessione di esami. 2. Qualora durante lo svolgimento della parte pratica del corso si
verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il
formatore, le stesse devono essere riportate nella documentazione
relativa al corso da parte del soggetto formatore. 3. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validita' della
parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di
presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo
di tempo superiore ad un anno. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito
l'Ispettorato nazionale del lavoro, puo' riconoscere, ai fini del
conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto
all'estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di
servizio e l'indicazione della producibilita' massima continua o, in
mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore
devono risultare dalla documentazione rilasciata da un'autorita'
competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale
Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206. 
 Art. 6 Corso pratico e formazione supplementare 1. In caso di mancato superamento dell'esame di cui all'art. 8,
ferma restando la validita' della parte teorica del corso gia'
seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami
deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La
durata di tale corso e' equivalente alla meta' della durata della
parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si
intende conseguire. 2. Il corso supplementare deve essere effettuato secondo le
modalita' previste nell'allegato II al presente decreto. 

Capo III
Esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

 Art. 7 Composizione e funzioni delle commissioni esaminatrici 1. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale
del lavoro competente, per ogni sede di esame di cui all'allegato I
e' istituita una commissione esaminatrice per il rilascio
dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. 2. Le commissioni di cui comma 1 sono composte da: a) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari
tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, con funzione di Presidente; b) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari
tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio o, ove previsto, due rappresentanti
funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente; c) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari
tecnici preferibilmente con laurea magistrale in ingegneria,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro della competente unita' operativa territoriale. 3. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono assicurate
dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente. La segreteria
provvede all'istruttoria della documentazione delle domande
presentate dai candidati e comunica le risultanze alla commissione
che ne decide sull'ammissibilita'. 4. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede con le proprie
risorse, ordinariamente previste, al normale funzionamento delle
commissioni nonche' allo svolgimento delle sessioni di esame. Ai
componenti e alla segreteria delle commissioni non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato. 
 Art. 8 Esami di abilitazione 1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione
di generatori di vapore sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati
nell'allegato I al presente decreto. 2. Il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente
stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui
all'allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale. 3. Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a
valutare l'acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie
conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di
vapore, da effettuarsi su un generatore di vapore soggetto
all'obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto. 4. Per ciascuna seduta d'esame e' redatto apposito verbale dal
quale risulta l'esito della valutazione dei singoli candidati,
riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le
motivazioni dell'esclusione. Il verbale e' trasmesso dalla
commissione al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro
competente. 5. Gli elenchi dei candidati abilitati al relativo grado sono
pubblicati mediante affissione all'esterno del locale degli esami e
sul sito istituzionale internet dell'Ispettorato territoriale del
lavoro competente. 

Capo IV
Riconoscimenti e duplicati

 Art. 9 Riconoscimento del patentino di abilitazione conseguito all'estero 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce con
proprio decreto la validita' dei patentini di abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore rilasciati da un'autorita'
competente in uno Stato membro dell'Unione europea, da enti o da
organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi
extra europei, secondo le disposizioni del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n.
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali». 2. L'Ispettorato territoriale del lavoro rilascia, a domanda
dell'interessato, il patentino di abilitazione sul quale annota gli
estremi del decreto di riconoscimento e gli estremi del documento
originale. 
 Art. 10 Duplicati dei patentini di abilitazione 1. Possono essere rilasciati duplicati dei patentini di
abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di deterioramento
dei patentini originali. 2. L'Ispettorato territoriale del lavoro che ha rilasciato il
patentino originale provvede a domanda dell'interessato al rilascio
del duplicato. 

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

 Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Le sessioni di esame gia' pubblicate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99. 2. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quella di
cui all'art. 3, comma 4, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla
data di pubblicazione. 3. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente
decreto. L'allegato I e' modificato con decreto del direttore
generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Capo
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'
assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia'
previste a legislazione vigente. 5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, e' abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 aprile 1974, n. 99. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e reso altresi' disponibile sul sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicita' legale. Roma, 7 agosto 2020 Il Ministro: Catalfo ______ Avvertenza: Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, e' consultabile
sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sezione
pubblicita' legale, al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/pubblicita-legale 

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