Min.Lavoro: RdC – tempistiche per la fruizione del beneficio

Min.Lavoro: RdC – tempistiche per la fruizione del beneficio

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed, in particolare: il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano
in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle
bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico
dello Stato; il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete
distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della
Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative
all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti
amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in
particolare: l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei
beneficiari del reddito di cittadinanza, che, tra l'altro, al comma
15 prevede che il beneficio sia ordinariamente fruito entro il mese
successivo a quello di erogazione e che a decorrere dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
citato comma 15, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non
prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20
per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella
in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in
ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto; l'art. 5, concernente le modalita' di richiesta, riconoscimento
ed erogazione del beneficio, che, tra l'altro, al comma 6 prevede che
il beneficio economico sia erogato attraverso la Carta Rdc. In sede
di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale,
l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio
affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b) del
decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta acquisti,
alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio; Considerato che il citato art. 3, comma 15 del decreto-legge n. 4
del 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' con cui, mediante il
monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la
fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonche' le altre
modalita' attuative; Acquisito in data 13 dicembre 2019 il parere del Garante per la
protezione di dati personali, reso nella riunione dell'11 dicembre
2019; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni: a) «Carta Rdc»: la carta di cui all'art. 5, comma 6 del
decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale e' erogato il
beneficio economico del reddito di cittadinanza; b) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b) del
decreto-legge n. 112 del 2008; c) «Beneficio mensile spettante»: beneficio spettante nel mese di
competenza a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta,
ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019; d) «Beneficio mensile effettivamente erogato»: il beneficio
mensile effettivamente erogato, al netto di eventuali decurtazioni
dal beneficio mensile spettante; e) «Arretrati»: importi erogati in periodi successivi a quello di
competenza; f) «Semestre di erogazione del beneficio»: il semestre
individuato in relazione alla data di avvio delle erogazioni per
ciascun beneficiario. 
 Art. 2 Decurtazione mensile 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, secondo periodo del
decreto-legge n. 4 del 2019, l'ammontare di beneficio non speso
ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso. La sottrazione avviene nelle modalita'
indicate al comma 2. 2. Ai fini del calcolo dell'importo da sottrarre di cui al comma 1,
e' confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun
mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in
quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente
erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo sia
superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo
periodo, la differenza tra i due valori e' integralmente sottratta
dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente,
dalla disponibilita' della carta fino a capienza. L'importo sottratto
non puo' comunque superare il limite del 20 per cento del beneficio
mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al primo
periodo. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di
ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019,
calcolato su base mensile. 
 Art. 3 Decurtazione semestrale 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, terzo periodo del decreto-legge
n. 4 del 2019, con verifica in ciascun semestre di erogazione, e'
decurtato dalla disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare
complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta
eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto. La
decurtazione avviene nelle modalita' indicate al comma 2. 2. Ai fini del calcolo dell'importo da decurtare di cui al comma 1,
e' confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun
semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel
semestre. Il valore del saldo di cui al primo periodo e' considerato
al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di
riferimento e al netto del valore del beneficio mensile
effettivamente erogato nell'ultimo mese del semestre e dell'eventuale
importo da sottrarre dalla disponibilita' della carta ai sensi
dell'art. 2. Nel caso in cui il valore del saldo, nei termini di cui
al secondo periodo, sia superiore al valore del beneficio mensile
massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori e'
integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo,
ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta fino a
capienza. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di
ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019,
calcolato su base mensile. 
 Art. 4 Disposizioni finali 1. Le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a
decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 2. In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ai
sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero di
decurtazione di intere mensilita' di beneficio ai sensi dell'art. 7,
commi 7, 8 e 9, nonche' di sospensione delle erogazioni del beneficio
per altra motivazione, le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3
sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla
sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta
fino a capienza. 3. In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre
dall'ultima erogazione, la Carta Rdc e' in ogni caso disattivata,
indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue. 4. In sede di prima applicazione, per i benefici in corso di
erogazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il
semestre di erogazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 1,
lettera f), e' individuato a partire dalla prima erogazione utile
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 5. Al fine di permettere le operazioni di cui agli articoli 2 e 3,
all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce all'Inps
il valore del saldo dell'ultimo giorno del mese precedente delle
Carte Rdc attive. Il valore del saldo viene trasmesso unitamente al
codice fiscale del titolare della carta e all'identificativo della
carta stessa, al fine di consentire il corretto abbinamento con i
dati del nucleo beneficiario. L'INPS tratta i relativi dati al fine
di procedere all'applicazione delle eventuali decurtazioni da
comunicare al Gestore del servizio in sede di invio delle
disposizioni di accredito. 6. Lo scambio di dati tra l'Inps e il Gestore del servizio, di cui
al comma 5, avviene con le medesime modalita' utilizzate per le
disposizioni di accredito sulle carte e per la rendicontazione dei
pagamenti e comunque adottando misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio, volte ad assicurare un adeguato livello di
sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione,
dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o
dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto dell'art. 32
del regolamento (UE) 2016/679. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti. Roma, 2 marzo 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 490 

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