Min.Lavoro: lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale – sanzioni per mancato obbligo formativo

Min.Lavoro: lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale – sanzioni per mancato obbligo formativo

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto l'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, aggiunto dall'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 e modificato dall'art. 23, comma 1, lettera h), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale dispone che: «1. I
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui
al presente capo e al titolo ll, allo scopo di mantenere o sviluppare
le competenze in vista della conclusione della procedura di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione
con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche
mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1
possono essere cofinanziate dalle Regioni nell'ambito delle
rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La
mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di
cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla
decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione
salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e i
criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. 4 [..]»; Visto, in particolare, il comma 3 del sopra riportato art. 25-ter
che assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la
competenza ad adottare un decreto nel quale siano definite le
modalita' e i criteri secondo cui «la mancata partecipazione senza
giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una
mensilita' di trattamento di integrazione salariale fino alla
decadenza dallo stesso»; Visto l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che
apporta modifiche al regime sanzionatorio (da ultimo disciplinato
dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni); Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che reca
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; Considerato che il riordino della materia degli ammortizzatori
sociali ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha
riqualificato il sistema di protezione sociale universale, costruendo
un modello di welfare inclusivo, seguendo il principio
dell'universalismo differenziato, accrescendo il grado di equita'
generale del sistema, coniugando il sistema degli ammortizzatori
sociali con il sostegno di mirate politiche industriali, integrandolo
con efficaci politiche attive del lavoro; Considerato che non sono contemplate nel decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 cosi' come modificato e integrato, misure
straordinarie di sostegno al reddito prive di un nesso con le
politiche attive e la formazione; Considerato di garantire con l'impianto normativo di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non solo tutele adeguate a
favorire maggiori garanzie del lavoro ma anche politiche attive che
abbiano carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori che
tengano altresi' conto delle reali domande e richieste del mercato
del lavoro; Considerato, altresi', che il trattamento di integrazione salariale
puo' essere concesso ove emerga l'impegno del datore di lavoro
declinato nell'accordo con le parti sociali e sottoscritto in sede di
procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero nell'ambito delle
procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di
integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarieta' di cui
agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e disciplinate dall'art. 14 del decreto legislativo n. 148
del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarieta'
interessati, di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o
all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale,
anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; Considerato, infine, che l'intervento del sostegno al reddito,
secondo l'interpretazione sistematica descritta, si basa non soltanto
sull'impegno aziendale di rispetto del programma proposto in sede di
presentazione dell'istanza di integrazione salariale ma anche su di
un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al
reddito a partecipare alle iniziative di formazione e
riqualificazione; Ritenuto, pertanto, in ossequio al dettato normativo, di
individuare i criteri e definire le modalita' per l'accertamento
sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte
del lavoratore in costanza di fruizione delle integrazioni salariali
straordinarie disciplinate al Capo III del Titolo I e al Titolo II
del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148; Decreta: Art. 1 Soggetti destinatari 1. Il presente decreto si applica ai lavoratori beneficiari di
trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al Capo III
del Titolo I e al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. 
 Art. 2 Sanzioni 1. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal
lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione di
cui all'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, secondo le modalita' indicate dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 25-ter, comma 4,
comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo. 2. La mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 % ed
il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti,
in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5,
comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente alla
decurtazione di un terzo delle mensilita' del trattamento di
integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione
minima individuata dall'art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una
mensilita' di trattamento di integrazione salariale. 3. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo
come definito dal comma 5, nella misura compresa tra il 50 % e l'80%
delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti,
comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente alla
decurtazione della meta' delle mensilita' del trattamento di
integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione
minima individuata dall'art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una
mensilita' di trattamento di integrazione salariale. 4. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo
come definito dal comma 5, in misura superiore all'80% delle ore
complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta
l'irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento
di integrazione salariale. 5. Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative
di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi: a) documentato stato di malattia o di infortunio; b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi; c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti
dalla legge; d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione
dell'ordine di comparire da parte del magistrato; e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati; f) casi di limitazione legale della mobilita' personale; g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza
maggiore, cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di
partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza
possibilita' di alcuna valutazione di carattere soggettivo o
discrezionale da parte di quest'ultimo. 6. Il recupero della prestazione erogata non e' comprensivo degli
oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al nucleo
familiare eventualmente erogato. 
 Art. 3 Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al Titolo I,
Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Modalita' di applicazione delle sanzioni 1. Per le finalita' di cui all'art. 2, il servizio ispettivo
territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell'ambito
delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti
previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni di
cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, che prevedano riduzioni e/o sospensioni di attivita',
accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma
aziendale presentato. 2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la
formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla
contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le
misure definite all'art. 2 del presente decreto, limitatamente ai
lavoratori per i quali e' accertata la mancata partecipazione alla
formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne da'
comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini
dell'applicazione della sanzione. 
 Art. 4 Fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del
decreto legislativo n. 148 del 2015. Modalita' di applicazione delle sanzioni 1. Per le finalita' di cui all'art. 2, il servizio ispettivo
territorialmente competente nell'ambito delle verifiche ispettive
disposte presso datori di lavoro che abbiano o abbiano avuto
lavoratori coinvolti nell'ambito dei programmi formativi di cui
all'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, accerta anche il concreto svolgimento della formazione
secondo il programma contenuto nell'accordo sindacale, nell'esame
congiunto o nell'ambito degli atti di cui alle procedure sindacali
prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale. 2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la
formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla
contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le
misure definite all'art. 2 del presente decreto, limitatamente ai
lavoratori per i quali e' accertata la mancata partecipazione alla
formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne da'
comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini
dell'applicazione della sanzione. 3. Le modalita' per procedere alla decurtazione delle mensilita' di
integrazione salariale ai lavoratori destinatari del trattamento di
integrazione salariale a carico dei fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del
2015 sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei citati
fondi. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2022 Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 2354 

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