Min.Lavoro: PA – opzione previdenziale per i professionisti assunti a tempo determinato

Min.Lavoro: PA – opzione previdenziale per i professionisti assunti a tempo determinato

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visti il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e il decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 53, commi 1, 12,
13 e 14 inerenti alla materia delle incompatibilita', cumulo di
impieghi e incarichi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo
all'attivita' di riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
e, in particolare, gli articoli n. 15 e n. 18 inerenti,
rispettivamente, agli obblighi di pubblicazione dei titolari di
incarichi di collaborazione e consulenza e di quelli conferiti ai
dipendenti pubblici; Visto l'art. 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia» e, in particolare, l'art. 1, recante «Modalita' speciali
per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi
professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle
amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, l'art. 31 recante «Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi
connessi all'attuazione del PNRR» che ha modificato l'art. 1 del
decreto-legge n. 80 del 2021 introducendo i commi 7-ter e 7-quater; Visto il comma 5 del predetto art. 1 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il
quale prevede che: «Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del
reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali possono iscriversi,
rispettivamente: a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai
sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso
dell'attestazione di qualita' e di qualificazione professionale dei
servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione
in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della
legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di
incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) personale in possesso di un'alta specializzazione per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato»; Visto il successivo comma 7-ter del medesimo art. 1 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, laddove dispone che: «Al fine di incentivare
il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione dei
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita' di cui ai
commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la cancellazione dall'albo,
collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale
assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio.
Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i
divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165»; Visto altresi' il comma 7-quater del predetto art. 1 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, il quale prevede che: «I professionisti
assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter
possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali
obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso
escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la
ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e
5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento
dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le
modalita' di applicazione del presente comma sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti
previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione»; Viste le osservazioni fatte pervenire dagli enti previdenziali di
diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in riscontro alla
richiesta ministeriale n. 36/2541 del 16 marzo 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e regime contributivo 1. Il presente decreto, in applicazione dell'art. 1, comma
7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 successive
modificazioni ed integrazioni, si applica ai professionisti iscritti
agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'art. 1, comma 7-ter dello stesso decreto-legge n. 80/2021. 2. I professionisti di cui al comma 1, sono inquadrati a tutti gli
effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime
disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della
pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale
dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri
relativi al rapporto di lavoro instaurato. 3. All'atto dell'assunzione presso la pubblica amministrazione, i
professionisti di cui al comma 1 devono dare comunicazione all'ente
previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi
trenta giorni tramite posta elettronica certificata, sia
dell'accettazione dell'incarico che della volonta' di mantenere o
meno l'iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto
privato. 
 Art. 2 Opzione per il non mantenimento dell'iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 1. In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione
all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente
sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la
relativa posizione assicurativa in essere non sara' ulteriormente
alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione di cui all'art. 1 non e' dovuto all'ente
previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere
soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il
professionista non usufruisce delle prestazioni associate
all'iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori
eventualmente dovuti all'ente previdenziale di diritto privato per il
mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine
professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi. 2. Al termine del periodo di lavoro presso l'amministrazione
pubblica, il professionista potra' effettuare il ricongiungimento
presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo
assicurativo maturato all'INPS - Gestione ex INPDAP. Il montante
contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all'ente
previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene
conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale
individuale, senza oneri a carico del professionista o dell'ente
stesso. 3. Laddove l'ordinamento dell'ente previdenziale di diritto privato
non preveda esclusivamente l'adozione del sistema di calcolo
contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito
di cui al comma 2 costituisce la riserva matematica per la relativa
valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalita'
definite dall'ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre
alla vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b)
del decreto legislativo n. 509 del 1994. 
 Art. 3 Opzione per il mantenimento dell'iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 1. In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente
previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente
non sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli,
tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che
continuera' ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro
dipendente, ai sensi dei successivi commi 2 e 3. 2. Il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ente
previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento
della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal
relativo ordinamento. 3. E' dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura
delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall'ente
previdenziale di diritto privato. Non e' dovuta la contribuzione per
l'indennita' di maternita' in quanto la relativa copertura e'
assicurata dall'INPS-Gestione separata ex INPDAP. 4. Il professionista non puo' ricevere prestazioni assistenziali
allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente previdenziale di diritto
privato e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione
in merito. 
 Art. 4 Regime transitorio e norme specifiche 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i professionisti di cui al precedente art. 1, che risultino
alla predetta data gia' assunti dalle pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'art. 1, comma 7-ter del decreto-legge n. 80 del 2021,
comunicano all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza,
tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del
rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volonta' di
mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto
privato. 2. Laddove l'ordinamento di un ente previdenziale di diritto
privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore
dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei
contributi previdenziali relativi all'attivita' come dipendente, il
professionista di cui all'art. 1, comma 1, puo' optare per tale
regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto,
comunicandolo all'ente previdenziale di diritto privato di
appartenenza e all'Amministrazione pubblica datore di lavoro nei
termini di cui al comma precedente. Si applica in tal caso la
regolamentazione contributiva gia' applicata ai professionisti
lavoratori dipendenti gia' iscritti all'ente previdenziale di diritto
privato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 2603 

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