Min.Lavoro: indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti

Min.Lavoro: indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»; Visto, in particolare, l'art. 33, comma 1, del succitato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall'art. 23,
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il quale istituisce nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il Fondo per l'indennita' una tantum per i lavoratori
autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600
milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite
di spesa destinato a finanziare il riconoscimento, in via
eccezionale, di un'indennita' una tantum per l'anno 2022 ai
lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che
non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31 e 32, e
che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito
complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto
adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33; Visto l'art. 33, comma 2, del succitato decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, in base al quale con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per la
concessione dell'indennita' una tantum di cui al comma 1,
incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32,
nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare,
in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione; Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e in particolare l'art. 6
il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale una gestione speciale per i coltivatori diretti e per i
coloni e mezzadri; Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone
la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati
(SCAU) a decorrere dal 1° luglio 1995 ed il trasferimento delle
strutture, delle funzioni e del personale di detto servizio
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL); Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463 e in particolare l'art. 3 il
quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti degli artigiani; Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613 e in particolare l'art. 5 il
quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali con il compito di provvedere al trattamento di
previdenza; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e in particolare l'art. 2,
comma 26, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e
gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della
legge 11 giugno 1971, n. 426; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne»
che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle
persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente
attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o
compagnie e rapporto di lavoro autonomo, oppure esercitino tale
attivita' per proprio conto, senza essere associate in cooperative o
compagnie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»; Visti i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103; Considerato che occorre dare immediata attuazione alle disposizioni
di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al fine di dare un
sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei
professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti
iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Considerato che occorre garantire ai predetti lavoratori un
beneficio di importo pari a quello fissato in 200 euro dagli articoli
31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per i beneficiari
appartenenti ad altre categorie; Ritenuto pertanto di disciplinare i criteri e le modalita' per la
concessione dell'indennita' una tantum prevista dal predetto art. 33; Decreta: Art. 1 Finalita' e dotazione finanziaria 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le
modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum prevista
dall'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di
sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei
professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in
corso. 2. La misura e' finanziata a valere sulle risorse del Fondo
istituito ai sensi del medesimo art. 33 nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione
finanziaria pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che
costituisce limite complessivo di spesa. 3. La quota parte del limite di spesa del fondo di cui all'art. 33
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 e' individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
 Art. 2 Soggetti beneficiari e misura dell'indennita' 1. Possono beneficiare dell'indennita' una tantum i lavoratori
autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' i
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che,
nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo
non superiore a 35.000 euro. 2. I beneficiari devono essere gia' iscritti alle sopra indicate
gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e
attivita' lavorativa avviata entro la medesima data. 3. Per accedere all'indennita' e' necessario aver effettuato, entro
la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta
alla gestione di iscrizione per la quale e' richiesta l'indennita',
con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si
applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie
di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO
in qualita' di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e
lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene
verificato sulla posizione del titolare. 4. L'indennita' una tantum e' pari a 200 euro ed e' corrisposta a
domanda. 5. Le domande per l'ottenimento dell'indennita' di cui al presente
decreto sono presentate dai beneficiari di cui al comma 1 all'Inps
ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti
che ne verificano la regolarita' ai fini dell'attribuzione del
beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse complessive previsto dall'art. 5 del
presente decreto. 6. L'indennita' e' incompatibile con le prestazioni di cui agli
articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 7. L'indennita' non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini
della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai
sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile ed e'
corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta. 
 Art. 3 Modalita' di presentazione della domanda 1. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto
interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui e'
obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalita' e secondo
lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. 2. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto
contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, l'istanza dovra' essere presentata
esclusivamente all'Inps. 3. L'stanza deve essere corredata dalla dichiarazione del
lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria
responsabilita': a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non
titolare di pensione; b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli
articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; c) di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito
complessivo superiore all'importo di 35.000 euro; d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti
previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza
ad altra forma di previdenza obbligatoria. 4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento
di identita' in corso di validita' e del codice fiscale nonche' le
coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo
relativo al beneficio. 5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennita'
sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di
cui ai commi 2 e 3. 6. L'Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli
iscritti, alla erogazione dell'indennita' in ragione dell'ordine
cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del
procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per
l'ammissione al beneficio e di quanto previsto dall'art. 5 del
presente decreto. 
 Art. 4 Verifica dei requisiti 1. L'indennita' una tantum e' corrisposta sulla base dei dati
dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al
momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva verifica anche
attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni
singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni
altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 2. In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito
personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 3. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui al comma 1, l'ente
erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione
al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del
soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennita'. 
 Art. 5 Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili 1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 33,
comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'Inps e gli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103 provvedono al monitoraggio del predetto
limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze
presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto al limite di spesa il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rende immediata comunicazione all'Inps e agli enti di
previdenza sulle risorse residue affinche' non siano adottati altri
provvedimenti concessori. 
 Art. 6 Copertura finanziaria e rendicontazione 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 600 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul fondo per l'indennita'
una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti
sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2022. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede mensilmente
al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base
di apposita rendicontazione. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle
attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul
sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicita' legale. Roma, 19 agosto 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 2450 

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