Min.Lavoro: formazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie

Min.Lavoro: formazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto, l'art. 1, commi 197, lettera a) e 203 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, che abrogano rispettivamente l'art. 8, comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e l'art. 22 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; Visto in particolare, l'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che aggiunge nel capo II del titolo I del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'art. 25-bis, l'art.
25-ter rubricato «Condizionalita' e formazione»; Visto l'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, che sostituisce all'art. 25-ter, comma 1, le parole «di cui al
presente capo» con le parole «straordinarie di cui al presente capo e
al titolo II»; Visto, in particolare, che il citato art. 25-ter dispone: «1. I
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui
al presente capo e del titolo II, allo scopo di mantenere o
sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione
con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche
mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1
possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle
rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La
mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di
cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla
decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione
salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e i
criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. 4. Le modalita' di
attuazione delle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.»; Visto il comma 4 del sopra riportato art. 25-ter che assegna al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad
adottare un decreto nel quale siano definite «le modalita' di
attuazione delle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione», «previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE); Considerato che nel decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148,
cosi' come modificato e integrato dalla legge 30 dicembre 2021, n.
234, e' promossa una forte connessione tra le misure straordinarie di
sostegno al reddito e le politiche attive, ivi compresa la
formazione; Considerato che con l'impianto normativo di cui al decreto
legislativo 15 settembre 2015, n. 148, si intende garantire non solo
tutele adeguate a favorire maggiori garanzie del lavoro, ma anche
politiche attive che abbiano carattere formativo e di
riqualificazione dei lavoratori che tengano, altresi', conto delle
reali domande e richieste del mercato del lavoro, anche al fine di
favorire un reinserimento lavorativo; Considerato che il trattamento di integrazione salariale puo'
essere concesso ove emerga l'impegno aziendale (declinato
nell'accordo con le parti sociali, sottoscritto in sede di procedura
di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148) di favorire azioni finalizzate alla
rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione
professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali ovvero
nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso
all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di
solidarieta' di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148 e disciplinate dall'art. 14 del medesimo
decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti
istitutivi dei Fondi di solidarieta' interessati; Considerato, infine, che l'intervento del sostegno al reddito si
basa, laddove previsto dalla legge o dall'accordo sindacale, non
soltanto sull'impegno aziendale al rispetto del programma proposto in
sede di presentazione dell'istanza di integrazione salariale, ma
anche su un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di
sostegno al reddito di partecipare alle iniziative di formazione e
riqualificazione; Ritenuto, pertanto, in ossequio al dettato normativo, di
individuare i criteri e definire le modalita' di attuazione delle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione collegate
alla fruizione delle integrazioni salariali straordinarie,
disciplinate al titolo I, capo III, e al titolo II del decreto
legislativo del 14 settembre 2015, n. 148; Vista l'intesa in Conferenza unificata acquisita nella seduta del
27 luglio 2022; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai lavoratori beneficiari di
trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal
titolo I, capo III, e dal titolo II del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. 
 Art. 2 Destinatari 1. I lavoratori di cui all'art. 1, allo scopo di mantenere o
sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione
con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano,
laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di
accordo sindacale all'esito della procedura di cui all'art. 24 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero nell'ambito
delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di
integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarieta' di
cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148 e disciplinate dall'art. 14 del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei
Fondi di solidarieta' interessati, a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi
paritetici interprofessionali. 
 Art. 3 Contenuti delle iniziative formative o di riqualificazione 1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono
individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione
dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono
essere individuati anche al fine del conseguimento di una
qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la
raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello
delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. 2. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1
devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare
il riassorbimento nella realta' aziendale di provenienza ovvero
incrementare l'occupabilita' del lavoratore anche in funzione di
processi di mobilita' e ricollocazione in altre realta' lavorative.
Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito
delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1
devono contemplare: a) le esigenze formative collegate al programma di intervento
dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a
regime dell'attivita' lavorativa in azienda; b) le modalita' di valorizzazione del patrimonio delle competenze
possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di
individualizzazione o validazione delle competenze; c) le modalita' di personalizzazione dei percorsi di
apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire
dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli
standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del
Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13. 4. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1
devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una
attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei
risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni
definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n.
13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021. 
 Art. 4 Fondi paritetici interprofessionali 1. I fondi paritetici interprofessionali, in attuazione di quanto
disposto dal comma 1 dell'art. 25-ter del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, possono finanziare azioni formative sul Conto
individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi
per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di
sistema, per la realizzazione di attivita' formative che facciano
specifico riferimento alle finalita' di cui all'art. 2. 2. Per il finanziamento delle iniziative formative o di
riqualificazione di cui all'art. 3, per gli anni 2022 e 2023, i fondi
paritetici interprofessionali possono beneficiare del rimborso del
versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 242 della legge 30
dicembre 2022, n. 234. 
 Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
 Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la
registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2022 Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 2264 

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