Min.Lavoro: ISCRO – regole e modalità di aggiornamento professionale

Min.Lavoro: ISCRO – regole e modalità di aggiornamento professionale

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 386 a 401, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 i quali, nelle more della riforma degli ammortizzatori
sociali, istituiscono per il triennio 2021-2023 l'indennita'
straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO) in favore
dei soggetti, iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 istituita presso l'INPS,
che esercitano per professione abituale attivita' di lavoro autonomo
di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti previsti dal comma
388; Visto in particolare il comma 400 del citato art. 1, il quale
stabilisce che l'erogazione dell'ISCRO sia accompagnata dalla
partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale i cui
criteri e modalita' di definizione nonche' il loro finanziamento sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto inoltre il terzo periodo del comma 400 del citato art. 1, il
quale prevede che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL) monitori la partecipazione ai percorsi di
aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche del 5
gennaio 2021 adottato ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013
recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per
l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema
nazionale di certificazione delle competenze»; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 400, della legge n. 178 del 2020, determinando i criteri e
modalita' di definizione e di finanziamento dei percorsi di
aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell'ISCRO; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella seduta del 16 marzo 2022 Decreta: Art. 1 Criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale 1. L'erogazione in via sperimentale per il triennio 2021-2023
dell'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa
(ISCRO) e' accompagnata dalla partecipazione a percorsi di
aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri: a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilita' e
competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai
mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento; b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilita' e
competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute,
spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con
il fabbisogno formativo del lavoratore. 
 Art. 2 Modalita' di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale 1. Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 1, le regioni e le
province autonome definiscono, nell'ambito della propria offerta
formativa, i percorsi di aggiornamento professionale anche mediante
accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti
per la validita' dei percorsi ai fini dell'assolvimento dell'impegno
formativo, della spendibilita' degli apprendimenti acquisiti nel
rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di
certificazione delle competenze. Le modalita' attuative adottate
dalle regioni e province autonome ai sensi del presente comma sono
comunicate all'ANPAL. 
 Art. 3 Presa in carico dei beneficiari dell'ISCRO 1. Le regioni e le province autonome rendono consultabili sui
propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i
percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili,
mettendo a disposizione un'area dedicata per consultare il catalogo e
iscriversi alle iniziative di interesse. 2. Nell'ambito del sistema informativo della formazione
professionale di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del
2015, al fine di rendere disponibili alla Rete nazionale dei servizi
per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del medesimo decreto
legislativo i percorsi di aggiornamento professionale, l'ANPAL, le
regioni e le province autonome definiscono gli elementi informativi e
le procedure per il conferimento dei dati. 3. La domanda di ISCRO, presentata all'INPS equivale a
dichiarazione di immediata disponibilita' ed e' trasmessa all'ANPAL
ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. ANPAL e INPS assicurano un flusso informativo
verso le regioni e le province autonome. 4. I beneficiari dell'ISCRO, entro il termine di trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3
contattano i centri per l'impiego, secondo le modalita' definite
dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati dal
centro per l'impiego entro il termine di novanta dalla medesima data
per la stipula del patto di servizio personalizzato ai sensi del
decreto legislativo n. 150 del 2015. 
 Art. 4 Monitoraggio delle iniziative di formazione 1. L'ANPAL monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento
professionale dei beneficiari dell'ISCRO, sulla base dei dati
conferiti in esito alla definizione degli elementi informativi e
delle procedure per il conferimento dei dati di cui all'art. 3, comma
1, anche ai fini della registrazione nel fascicolo elettronico del
lavoratore di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del
2015. 
 Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 956 

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