Min.Lavoro: Patronati – attività in materia di Reddito e di Pensione di Cittadinanza

Min.Lavoro: Patronati – attività in materia di Reddito e di Pensione di Cittadinanza

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, con il quale e' stato
adottato il «Regolamento per il finanziamento degli Istituti di
patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo
2001, n. 152»; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che
ha istituito il «Reddito di Cittadinanza» (RdC) e la «Pensione di
Cittadinanza» (PdC); Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, che, per il 2019, prevede che «Le
richieste del RdC e della pensione di Cittadinanza possono essere
presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193»; Visto l'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2020, «il fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali», ai fini del finanziamento dell'attivita' di RdC e PdC da
parte degli Istituti di patronato, «e' incrementato di 5 milioni di
euro»; Visto l'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 480, della
legge n. 160 del 2019, che prevede che «i criteri di ripartizione del
finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con regolamento del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Ritenuta la necessita' di coordinare i criteri di ripartizione di
cui al presente decreto con quelli contenuti nel regolamento di cui
al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193; Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 800/2021, n. 1118/2021 e
n. 1455/2021, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze, rispettivamente, del 27 aprile 2021, del 22
giugno 2021 e del 26 agosto 2021; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con
nota prot. 8212 del 23 settembre 2021; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento dell'attivita'
svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e
per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava sull'apposito
fondo istituito in base all'articolo 1, comma 480, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, ed inserito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 Art. 2 1. Ai fini della ripartizione e della successiva erogazione del
finanziamento di cui all'articolo 1, agli interventi svolti dagli
Istituti di patronato per RdC e per PdC e' attribuito esclusivamente
il punteggio attivita', previsto al numero 8 della Tab. D allegata al
decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, di seguito denominato
«decreto», pari a 4 punti, e non anche il punteggio di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto. 2. Fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi fissati
dall'articolo 7 del decreto, come accertati ai sensi del successivo
articolo 8, comma 4, l'assegnazione agli Istituti di patronato del
punteggio di cui al comma 1 e' subordinata a condizione che gli
interventi: a) siano definiti positivamente; b) siano prestati a seguito di rilascio di apposito mandato di
assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto. 3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1 non si
applica il meccanismo di premialita'/penalizzazione di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto. 4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per le attivita'
connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al raggiungimento dei
limiti minimi di punteggio di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto. 
 Art. 3 1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun
anno successivo a quello preso in considerazione per l'attivita'
svolta, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 13 del
decreto. 
 Art. 4 1. Nell'ambito delle verifiche annuali espletate dai Servizi
ispettivi territoriali del lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del
decreto, sulle sedi periferiche degli Istituti di patronato, il
verbale di cui al comma 3 del medesimo articolo, viene integrato con
le risultanze degli accertamenti effettuati al fine del
riconoscimento del punteggio di cui all'articolo 2. 
 Art. 5 1. Gli adempimenti fissati a carico degli Istituti di patronato, ai
sensi degli articoli 9; 11; 13; comma 1, lettera b); 16, del decreto,
sono integrati, con evidenza separata, con i dati relativi
all'attivita' per RdC e per PdC. 
 Art. 6 1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
decreto, ha competenza, nell'ambito dei compiti attribuitile dal
successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di Rdc
e Pdc. 
 Art. 7 1. Si applicano, oltre alle norme del decreto richiamate nei
precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1,
lettere a) e c); 5; 6, commi 3, 4 e 6; 12, comma 2, del medesimo
decreto. 
 Art. 8 1. Sulla base dei dati trasmessi annualmente dall'INPS, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a monitorare
con frequenza biennale i flussi di attivita' svolta dagli Istituti di
patronato e assistenza sociale per Rdc e Pdc, al fine di valutare la
possibilita' di eventuali modifiche normative in merito all'entita'
del punteggio per esse assegnato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 2021 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.
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