Min.Lavoro: impresa sociale – linee guida per il coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti

Min.Lavoro: impresa sociale – linee guida per il coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
ed in particolare l'art. 11, secondo il quale le modalita' di
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti
direttamente interessati alle attivita' delle imprese sociali sono
individuate nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese
sociali, in conformita' a linee guida adottate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio
nazionale del Terzo settore; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106» e, segnatamente, il capo I del titolo
VIII; Visto il decreto ministeriale n. 135 dell'11 giugno 2021, con il
quale, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 117 del 2017, sono stati nominati i componenti del Consiglio
nazionale del Terzo settore; Acquisito il parere del Consiglio nazionale del Terzo settore,
espresso nella seduta del 29 luglio 2021; Decreta: Art. 1 Adozione delle linee guida Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, sono adottate le linee guida per l'individuazione delle
modalita' di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri
soggetti direttamente interessati alle attivita' dell'impresa
sociale, di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e
sostanziale del presente decreto. 
 Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 7 settembre 2021 Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2548 
 Allegato n. 1 Linee guida per l'individuazione delle modalita' di coinvolgimento
dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente
interessati alle attivita' dell'impresa sociale, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112 § 1. Oggetto 1. Le presenti linee guida individuano il quadro generale in
materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri
soggetti direttamente interessati alle attivita' delle imprese
sociali cosi' come definite dal decreto legislativo n. 112 del 2017,
recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.
106». Esse trovano il loro fondamento normativo nell'art. 11 del
citato decreto legislativo n. 112/2017, rubricato «Coinvolgimento dei
lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle
attivita'». 2. Il tema del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari
delle attivita' aveva gia' trovato spazio all'interno della
previgente disciplina in materia di impresa sociale, rinveniente nel
decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006, e, in particolare,
all'art. 12, il quale conteneva la definizione di coinvolgimento,
rimandando ai regolamenti aziendali o agli atti costitutivi delle
imprese sociali la disciplina delle relative forme. L'art. 11 del
citato decreto legislativo n. 112/2017 ha rivisitato la previgente
disciplina in materia, aumentando il livello minimo di coinvolgimento
dei lavoratori e degli stakeholders, in coerenza con la logica
partecipativa sottostante alla governance dell'impresa sociale, che,
anche a livello europeo, viene considerata una delle principali
caratteristiche distintive delle organizzazioni dell'economia
sociale. La disposizione sopra citata contiene la definizione di
coinvolgimento, da intendersi quale «meccanismo di consultazione o di
partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti
direttamente interessati alle attivita' siano posti in grado di
esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con
particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente
sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei beni o dei servizi».
Essa inoltre stabilisce che adeguate forme di coinvolgimento devono
essere previste nei regolamenti aziendali o negli statuti delle
imprese sociali. Rispetto al passato, la previsione delle forme di
coinvolgimento viene opportunamente trasferita dall'atto costitutivo
allo statuto dell'impresa sociale. La scelta del legislatore del 2017
obbedisce a ragioni di forma e di sostanza: sotto il primo profilo,
lo statuto, in quanto atto destinato a contenere le norme
sull'organizzazione e sul funzionamento dell'impresa sociale,
rappresenta uno strumento maggiormente appropriato ai fini della
specificazione delle forme e modalita' di coinvolgimento in parola
rispetto all'atto costitutivo, espressione, quest'ultimo, della
volonta' degli associati o dei soci di dar vita ad un'impresa
sociale. Sotto il profilo sostanziale, lo statuto, in quanto atto per
sua natura modificabile dall'organo sociale competente, puo',
attraverso dette modifiche, recepire gli adeguamenti della disciplina
sul coinvolgimento che siano ritenuti necessari o opportuni anche in
relazione alle evidenze applicative scaturite dalla precedente
regolazione ovvero a mutamenti del contesto socio-economico di
riferimento. L'autonomia organizzativa esplicata attraverso la
regolazione dell'istituto di cui all'art. 11 del decreto legislativo
n. 112/2017 deve tenere conto di diversi elementi indicati dalla
legge: la natura dell'attivita' esercitata dall'impresa sociale; le
categorie dei soggetti da coinvolgere; le dimensioni dell'impresa
sociale. Al contempo, essa deve svilupparsi in conformita' a linee
guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previo parere del Consiglio nazionale del Terzo
settore, di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 117/2017. In
coerenza con la cornice normativa sopra esposta, la disciplina
contenuta nelle presenti linee guida individua esclusivamente il
contenuto minimo della regolazione delle forme di coinvolgimento. 3. Le modalita' di coinvolgimento individuate nel presente atto,
in ossequio al canone dell'adeguatezza espresso nel comma 1 del piu'
volte citato art. 11, devono comunque garantire l'efficacia delle
iniziative adottate, attraverso il contemperamento degli interessi
dell'impresa sociale con quelli dei lavoratori, degli utenti e degli
eventuali stakeholders. 4. Sono comunque fatti salvi e non riguardano le presenti linee
guida gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente (ad
es., obblighi a carico del datore di lavoro nei confronti dei
lavoratori in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi
dell'art. 36 del decreto legislativo n. 81/2008, obblighi informativi
nei confronti di consumatori e utenti ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo n. 206/2005, cd. «Codice del consumo», ecc.). § 2. Modalita' di coinvolgimento 1. Ferme restando le eventuali prassi piu' favorevoli contenute
nei regolamenti aziendali e negli statuti, nonche' nei contratti
collettivi nazionali di lavoro, anche in considerazione delle
differenziazioni esistenti alla luce della natura dell'attivita'
esercitata, delle categorie di soggetti direttamente interessati e
quindi da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, le
presenti linee guida definiscono le modalita' ed i contenuti minimi
del coinvolgimento riconosciuto ai lavoratori, agli utenti e agli
altri soggetti direttamente interessati alle attivita' dell'impresa
sociale. 2. Le imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo
n. 112/2017 devono prevedere forme di coinvolgimento che si
esplicitino nella messa a disposizione, con cadenza almeno annuale,
ovvero ogni qualvolta si verifichino eventi tali da determinare
variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, di informazioni
sull'andamento effettivo e prevedibile dell'attivita' dell'impresa,
sulla natura e qualita' dei beni o servizi erogati, sulla situazione
economica ed occupazionale dell'impresa stessa, sulle eventuali
criticita' segnalate dall'organo di controllo interno, su ogni altra
decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti
in relazione all'organizzazione del lavoro, alle condizioni di
lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' su decisioni destinate a
comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti
interessati. Nello specifico: a. Informazione L'informazione avviene secondo modalita' che, per tempistica e
contenuto, nonche' nel rispetto del criterio di proporzionalita',
risultino appropriate alle finalita' di cui al citato art. 11 del
decreto legislativo n. 112/2017, in modo da permettere ai lavoratori,
alle rappresentanze sindacali, nonche' eventualmente alle
rappresentanze degli utenti e di altri soggetti direttamente
interessati alle attivita' (intendendosi per tali i soggetti
portatori di un interesse concreto, anche diffuso, i volontari
operanti nell'impresa, gli stakeholders, i soggetti rappresentativi
di interessi anche diffusi ma puntualmente individuati) - queste
ultime necessariamente costituite e operanti attraverso forme
individuate dai regolamenti o statuti sociali - di procedere ad un
esame adeguato delle informazioni fornite e formulare, sempre con
modalita' individuate dai regolamenti o statuti sociali, eventuali
pareri non vincolanti da fornire all'organo amministrativo. Le informazioni devono essere rese disponibili oltre che presso
la sede legale dell'impresa, anche attraverso strumenti telematici e
informatici idonei ad assicurare un accesso facile ed incondizionato,
come ad esempio il sito internet dell'impresa o una newsletter
informativa periodica rivolta agli appartenenti alle varie categorie
o ai loro rappresentanti. Tra le informazioni da rendere disponibili
devono essere ricomprese le risultanze dell'attivita' di monitoraggio
dell'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo n. 112/2017, nonche' gli esiti dell'attivita' di
vigilanza di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo. Il contenuto minimo delle informazioni potra' essere
opportunamente differenziato sulla base delle caratteristiche e degli
interessi dei gruppi di riferimento delle rappresentanze
destinatarie. In particolare, le rappresentanze dei lavoratori riceveranno
specifiche informazioni relativamente alle condizioni di lavoro - ivi
comprese quelle in materia di salute e sicurezza - al welfare
aziendale, alla qualita' della vita in azienda, ai programmi e alle
iniziative per garantire il superamento delle disuguaglianze di
genere e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il
miglioramento e il benessere organizzativo. L'informazione destinata alle rappresentanze dell'utenza e degli
interessi diffusi dovra' contemplare la tematica della qualita' e
dell'innovazione migliorativa dei beni e dei servizi prodotti
dall'impresa. Le modalita' di messa a disposizione delle informazioni dovranno
tenere conto delle eventuali situazioni che possano caratterizzare
alcune categorie di utenti, garantendone ad esempio piena
accessibilita' ove l'informazione sia erogata attraverso strumenti
informatici. b. Consultazione La consultazione avviene secondo modalita' che, per tempistica e
contenuto, nonche' nel rispetto del criterio di proporzionalita',
siano appropriate allo scopo, in funzione dell'argomento trattato,
anche sulla base delle informazioni di cui al presente comma 2,
fornite dall'organo competente dell'impresa sociale. Tali modalita'
devono essere espressamente previste dallo statuto dell'impresa
sociale, oppure, ove esso ne faccia rinvio, dai regolamenti
aziendali. Oltre ad un'interlocuzione con le rappresentanze sopra previste,
nel caso in cui sia appropriata l'acquisizione di un numero piu'
ampio di pareri o valutazioni su specifiche tematiche, come nel caso
della qualita' dei prodotti o dei servizi erogati, la consultazione
puo' prevedere il ricorso a modalita' piu' estese, anche a carattere
periodico (ad esempio con cadenza annuale), come quelle telematiche
(consultazione on-line degli utenti). In tal caso, i risultati sono
condivisi con le rappresentanze delle categorie consultate anche al
fine di acquisire proposte da sottoporre alla valutazione
dell'impresa. La consultazione dovra' rispondere ai canoni della regolarita',
intesa come stabilita' della stessa nel tempo, e dell'effettivita',
intesa come concreta idoneita' della stessa a promuovere la
partecipazione dei lavoratori e degli utenti. La consultazione
pertanto potra' trovare negli statuti o nei regolamenti diverse
declinazioni, quali la costituzione di comitati, ovvero la
costituzione di assemblee speciali rappresentative dei lavoratori o
degli utenti, oppure l'adozione di ulteriori procedure che, nel
rispetto dei canoni sopra descritti, garantiscono il coinvolgimento
attivo dei lavoratori e degli utenti, cui affidare i seguenti
compiti: b.1) esprimere pareri sulle materie oggetto di informazione,
indicate nella precedente lettera a) e nella successiva lettera c); b.2) nominare un rappresentante ai fini della partecipazione
all'organo assembleare dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 11,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2017; b.3) nominare un rappresentante nell'organo di amministrazione
e nell'organo di controllo, qualora ricorrano i presupposti di cui
all'art. 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112/2017. I rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti degli utenti e
degli altri soggetti individuati come direttamente interessati, con
riferimento alle specifiche tematiche di rispettivo interesse,
dovranno poter formulare, secondo le modalita' previste dagli statuti
o dai regolamenti, proposte o pareri non vincolanti da far pervenire
all'organo di amministrazione dell'impresa sociale. c. Nei casi in cui si verifichino circostanze eccezionali che
incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e
degli altri portatori di interessi, in particolare nel caso di
delocalizzazione, trasferimento, chiusura di sedi o di unita'
produttive, licenziamenti collettivi, nonche' in caso di rilevanti
modifiche statutarie riguardanti variazioni delle attivita' di
interesse generale previste statutariamente, modifiche sulla facolta'
di distribuzione degli utili - nel rispetto del dettato dell'art. 3,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 112/2017 - la rinuncia
alla qualifica di impresa sociale o modifiche delle modalita' di
coinvolgimento di lavoratori o utenti precedentemente previste,
l'organo di amministrazione, indipendentemente dalla periodicita'
ordinaria, sara' tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non
vincolante dei rappresentanti di cui alla lettera b). d. L'organo di amministrazione e' tenuto a fornire adeguata
motivazione, per iscritto, dell'eventuale mancata adesione ai pareri
formulati ai sensi delle lettere precedenti. e. Gli statuti o i regolamenti dovranno prevedere la possibilita'
per i rappresentanti dei lavoratori, degli utenti e degli altri
soggetti interessati, in misura di almeno uno per ciascuna categoria,
di prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o
degli associati dell'impresa, senza diritto di voto. Gli stessi
potranno, secondo le modalita' previste dagli statuti o dai
regolamenti, richiedere la parola nelle assemblee ordinarie; devono
essere consultati in quelle straordinarie sui punti dell'ordine del
giorno riguardanti le questioni di cui alla lettera c). 3. In conformita' alla previsione contenuta all'art. 11, comma 4,
lettera b) del decreto legislativo n. 112/2017, per le imprese
sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma
dell'art. 2435-bis del codice civile, ridotti della meta' (ovvero
2.200.000,00 euro di attivo dello stato patrimoniale; 4.400.000,00
euro di ricavi, 25 dipendenti occupati in media durante l'esercizio),
in aggiunta alle modalita' di informazione, consultazione e
partecipazione di cui sopra, e' necessario prevedere altresi' la
nomina, da parte dei lavoratori, di almeno un componente sia
dell'organo direttivo che dell'organo di controllo. Nei medesimi
casi, gli statuti possono prevedere che un componente dell'organo di
amministrazione e/o di quello di controllo sia nominato da parte
degli utenti; in questo caso possono individuare altresi' eventuali
specifici requisiti o attribuire allo stesso specifiche funzioni. §. 3. Tutela dei diritti 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n.
112/2017, l'organo di controllo dell'impresa sociale esercita il
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e delle ulteriori
categorie di soggetti interessati previste dagli statuti e/o dai
regolamenti, in conformita' con le presenti linee guida e con l'art.
11 del richiamato decreto legislativo. Gli esiti del monitoraggio
sono diffusi anche attraverso il bilancio sociale. A tal proposito si
rinvia a quanto previsto dal decreto ministeriale 4 luglio 2019, di
adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019), e in
particolare al paragrafo 6, punti 3 e 8. E' comunque fatto salvo
l'accertamento di eventuali violazioni degli obblighi di
informazione, di consultazione e di coinvolgimento di cui alle
presenti linee guida da parte degli organi competenti dell'impresa
sociale, nel corso dell'attivita' di vigilanza effettuata dagli
Ispettorati territoriali del lavoro e dalle altre amministrazioni
pubbliche competenti, ovvero dagli altri soggetti individuati ai
sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, nonche', per le imprese sociali costituite in forma di
cooperativa diversa da quella a mutualita' prevalente, dai soggetti
deputati alla vigilanza sulle cooperative ai sensi del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 

Share this post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *