Min.Lavoro: modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza

Min.Lavoro: modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e, in particolare: il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano
in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle
bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico
dello Stato; il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, come da
ultimo modificato dall'art. 1, comma 337, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e, in particolare: l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei
beneficiari del Reddito di cittadinanza, che al comma 7 prevede che
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per ogni
singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la
decorrenza prevista dall'art. 5, comma 6, terzo periodo. Il suddetto
art. 3, comma 7, prevede altresi' che la Pensione di cittadinanza e'
suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare; l'art. 5, comma 6, che, in particolare: al primo periodo prevede
che l'erogazione del beneficio economico debba avvenire attraverso la
Carta Rdc; al secondo periodo prevede che l'emissione della Carta Rdc
avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008,
relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni
economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per
l'erogazione del beneficio, fino alla scadenza del termine
contrattuale; al terzo periodo prevede che in sede di nuovo
affidamento del servizio di gestione il numero di carte deve comunque
essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per
ogni singolo componente; al quarto periodo prevede che, oltre al
soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la
carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite
mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo,
moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4;
al quinto periodo stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da
soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo
per i prelievi di contante; l'art. 5, comma 6-bis, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio
2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino
titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il
beneficio e' erogato insieme con detta prestazione pensionistica per
la quota parte spettante ai sensi dell'art. 3, comma 7. Nei confronti
dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di
utilizzo di cui al comma 6; Considerato che il citato art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 4
del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc
suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo
familiare; Considerato che il citato art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 4
del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere individuati diversi limiti di importo
per i prelievi di contante; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni: a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del
decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; b) «Richiedente Rdc»: il componente del nucleo familiare
richiedente il beneficio del RdC; c) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la
componente del beneficio economico del Rdc ad integrazione del
reddito familiare, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; d) «Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo»: la
componente del beneficio economico Rdc ad integrazione del reddito
dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, ovvero in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)
e comma 3, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; e) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il
Beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di
beneficiari maggiorenni presenti nel nucleo familiare. 
 Art. 2 Modalita' di erogazione del Reddito di cittadinanza 1. Il Reddito di cittadinanza puo' essere erogato suddividendo
l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare
nelle modalita' di cui all'art. 3, su richiesta presentata nelle
modalita' di cui all'art. 4. 
 Art. 3 Beneficio spettante al singolo componente 1. Il Beneficio ad integrazione del reddito familiare e' attribuito
ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la Quota
pro-capite. 2. Il Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo e'
attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o
del mutuo indicato nella richiesta di cui all'art. 4. In caso di piu'
intestatari, nella domanda di cui sopra e' identificato di comune
accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno;
in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al
soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza. 
 Art. 4 Modalita' operative 1. La richiesta di erogazione del Rdc nelle modalita' di cui
all'art. 2 puo' essere presentata da uno qualunque dei membri
maggiorenni del nucleo familiare e si applica a tutti i componenti
del nucleo. Tale richiesta puo' essere presentata anche
contestualmente alla richiesta del Rdc. Alla suddivisione si da'
corso solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare
liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo
mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore
a 200 euro. 2. Qualora la richiesta di erogazione del Rdc nelle modalita' di
cui all'art. 2 sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc,
vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al numero di
persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette
carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla
prima carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la
prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta
fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse
ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo
familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del
beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e
dal secondo mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la
domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento
successivo. La suddivisione non e' revocabile e vale per tutto il
residuo periodo di godimento del beneficio. 3. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da un solo
membro e questo deceda, l'erogazione del Rdc viene interrotta anche
in presenza di eventuali mensilita' arretrate non ancore erogate e le
quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita
dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono
trasmissibili agli eredi. 4. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da piu'
membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del
beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le
eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme
erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono
riconosciute agli altri membri del nucleo. 5. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i moduli e le modalita' di
domanda dell'attribuzione ai singoli componenti di cui al comma 1. 
 Art. 5 Limiti di importo per i prelievi di contante 1. Nel caso di attribuzione del Beneficio ad integrazione del
reddito familiare ai singoli componenti maggiorenni, la carta Rdc
permette di effettuare prelievi di contante entro i limiti di seguito
indicati: a) per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni,
indipendentemente dal numero di minorenni presenti, e' possibile
effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad
euro 100 per ciascuna carta Rdc individuale; b) per i nuclei familiari in cui siano presenti piu' di due
componenti maggiorenni e' possibile effettuare prelievi di contante
nel limite mensile non superiore ad euro 80 per ciascuna carta Rdc
individuale. 
 Art. 6 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° giugno
2021, ovvero a decorrere dalla data di avvio del servizio di gestione
delle carte Rdc conseguente al nuovo affidamento di cui all'art. 5,
comma 6, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, se successivo. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti. Roma, 30 aprile 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.
1903

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