Min.Lavoro: RdC – beneficio addizionale per avvio di lavoro autonomo o di impresa

Min.Lavoro: RdC – beneficio addizionale per avvio di lavoro autonomo o di impresa

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni», ed in particolare: l'art. 3, comma 9, primo periodo, che prevede che, in caso di
variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di
un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma
individuale che di partecipazione da parte di uno o piu' componenti
il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di
cittadinanza (Rdc), la variazione dell'attivita' e' comunicata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro trenta
giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio; l'art. 3, comma 9, terzo periodo, secondo cui, a titolo di
incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4,
il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per due mensilita'
successive a quella di variazione della condizione occupazionale,
ferma restando la durata complessiva del beneficio; l'art. 8, comma 4, primo periodo, in base al quale ai beneficiari
del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale o una societa' cooperativa, entro i primi dodici mesi di
fruizione del Rdc, e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nel limite di 780 euro
mensili; l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che prevede che le modalita'
di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale debbano essere
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed
il Ministro dello sviluppo economico; l'art. 8, comma 5, primo periodo, secondo cui il diritto alla
fruizione degli incentivi previsti dal medesimo articolo e'
subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma
1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; l'art. 12, comma 1, che autorizza la spesa complessiva a valere
sulla quale insistono gli oneri del beneficio addizionale di cui
all'art. 8, comma 4; l'art. 12, commi 9 e 10, concernenti le procedure da seguire ai
fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, ivi comprese le
attivita' di monitoraggio delle erogazioni degli incentivi di cui
all'art. 8; Visto l'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo
il quale «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 19 aprile 2019, relativo alle modalita' di utilizzo
della Carta reddito di cittadinanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Considerato che l'incentivo di cui al citato art. 8, comma 4 del
decreto-legge n. 4 del 2019, consiste in un «beneficio addizionale»
al Rdc, che trova presupposto nella percezione dello stesso, e che e'
necessario individuarne le modalita' di richiesta ed erogazione,
seguendo i principi e le regole - per quanto compatibili - della
prestazione principale; Decreta: Art. 1 Beneficiari 1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di
attivita' di lavoro autonomo, di impresa individuale o di societa'
cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del
reddito di cittadinanza (Rdc), e' concesso - ai sensi dell'art. 8,
comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che si
trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: a) risultino, al momento della presentazione della domanda di
beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare
beneficiario di Rdc in corso di erogazione; b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del
Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o
abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione
di attivita' lavorativa da parte del socio; c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta
del beneficio addizionale, un'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso
periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale
il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita'
lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale
si chiede il beneficio addizionale; d) non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc
che abbiano gia' usufruito del beneficio addizionale di cui al
presente decreto. 2. L'ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto ad un
determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge
n. 4 del 2019, e' decurtato dell'importo eventualmente gia' erogato
al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del Rdc,
a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma 9, terzo periodo,
del citato decreto-legge. 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3,
comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019. 
 Art. 2 Modalita' di presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale 1. Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale di cui
all'art. 1, l'avvio delle attivita' e' comunicato, ai sensi dell'art.
3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, mediante modello
«COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attivita'. 2. Per le attivita' di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali
si e' gia' fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non e' stata
effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta
giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta. 3. Per le attivita' avviate e regolarmente comunicate, per le quali
la fruizione del Rdc e' ancora in corso, per fruire del beneficio
addizionale e' necessario effettuare una nuova comunicazione all'INPS
mediante il nuovo schema di modello «COM Esteso», allegato al
presente decreto. 
 Art. 3 Importo del beneficio addizionale 1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 1, l'importo del
beneficio addizionale e' pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di
780 euro mensili. L'importo spettante e' calcolato con riferimento al
mese in cui e' avviata l'attivita' oggetto di incentivazione. 
 Art. 4 Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale 1. Il beneficio addizionale e' riconosciuto dall'INPS sulla base
dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli
archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate. Resta
salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni
autocertificate con il modello «COM Esteso» per l'accesso al
beneficio addizionale. 2. Il beneficio addizionale e' erogato dall'INPS in un'unica
soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda,
con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di
presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel
rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento
in contanti. 3. L'erogazione del beneficio addizionale oggetto del presente
decreto avviene nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui
all'art. 12, commi 1, 9 e 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. 
 Art. 5 Revoca del beneficio addizionale 1. Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi: a) qualora l'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi
dall'avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del
beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia
ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio,
entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima; b) qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della
richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle
ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal
Rdc di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, o sia
destinatario di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria emanato
ai sensi del successivo art. 7-ter. 
 Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte
dei conti, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione. Roma, 12 febbraio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 931 

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