Min.Lavoro: retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all’estero

Min.Lavoro: retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all’estero

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti
collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
che, nel modificare l'art. 12, comma 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la
determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi; Considerato il decreto interministeriale dell'11 dicembre 2019
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5
dell'8 gennaio 2020, relativo alla determinazione delle predette
retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
2020 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2020; Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneita'; Tenuto conto delle proposte formulate da FNSI con nota del 28
gennaio 2021, da UGL con nota del 28 gennaio 2021, da CONFETRA con
nota del 28 gennaio 2021, da ENPAIA con nota del 29 gennaio 2021, da
ABI con nota del 1° febbraio 2021, da ANITA con nota del 1° febbraio
2021, da CONFSAL con nota del 4 febbraio 2021, da Confartigianato,
CNA, Casartigiani e C.L.A.A.I., con nota del 4 febbraio 2021,
dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonche' degli elementi
pervenuti dall'ISTAT con nota del 29 gennaio 2021; Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2021, alla
determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base
delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni
ed integrazioni, svoltasi l'8 febbraio 2021; Decreta: Art. 1 Retribuzioni convenzionali A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2021 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2021, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura
risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 Art. 2 Fasce di retribuzione Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1. 
 Art. 3 Frazionabilita' delle retribuzioni I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei giornate. 
 Art. 4 Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco 

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