Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del personale dei settori chimico e farmaceutico

Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del personale dei settori chimico e farmaceutico

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in
particolare, l'art. 3; Visti il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed, in particolare,
gli articoli da 26 a 40 che recano la disciplina dei Fondi di
solidarieta' bilaterali; Visto, in particolare, l'art. 26, comma 9 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarieta'
bilaterali, possono avere le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni
integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; Visto l'art. 26, comma 10 del suddetto decreto legislativo n. 148
del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i Fondi
di solidarieta' bilaterali possono essere istituiti anche in
relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa
in materia d'integrazione salariale; Visto l'art. 32, comma 1 del sopra menzionato decreto legislativo
n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarieta' bilaterali
possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita'
di cui al comma 9 dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo n.
148 del 2015; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed
in particolare l'art. 22; Visto gli accordi sindacali stipulati in data 15 luglio 2019 tra
Farmindustria, Federchimica, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL e
tra Farmindustria, Federchimica e UGL CHIMICI, FAILC-CONFAIL e
FIALC-CISAL con i quali, in attuazione delle disposizioni sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il «Fondo TRIS - Fondo
di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale
dei settori chimico e farmaceutico», ai sensi dell'art. 26, commi 9 e
10, e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Considerata l'esigenza espressa dalle parti sociali firmatarie
degli accordi sindacali del 15 luglio 2019 di costituire il sopra
citato Fondo di solidarieta' bilaterale; Ritenuto pertanto, di istituire il «Fondo TRIS - Fondo di
solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei
settori chimico e farmaceutico», ai sensi degli articoli 26 e
seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 alla luce degli
accordi sindacali del 15 luglio 2019; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) il «Fondo TRIS - Fondo di solidarieta' bilaterale per
il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e
farmaceutico», d'ora in avanti Fondo. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale
costituisce gestione. 
 Art. 2 Finalita' e beneficiari del Fondo 1. I destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori
dipendenti con qualsiasi qualifica e categoria legale, compresi i
dirigenti, dei settori industriali chimico, farmaceutico, fibre
chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL, indipendentemente dal numero
dei lavoratori occupati. 2. L'attivazione delle prestazioni del Fondo da parte di aziende e
lavoratori e' facoltativa. 3. Il Fondo, in un quadro coordinato con gli strumenti legislativi
vigenti di sostegno al reddito o di flessibilita' in uscita dal
mercato del lavoro, ha le seguenti finalita': a) assicurare assegni straordinari di sostegno al reddito ai
lavoratori cessati dal servizio che raggiungano i requisiti previsti
per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque
anni; b) favorire percorsi di innovazione delle organizzazioni
aziendali, di ricambio generazionale e rinnovamento delle
professionalita'. 
 Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore (in seguito
«comitato»). 2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei
requisiti di professionalita' e onorabilita', e di assenza di
conflitto di interessi, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti
firmatarie degli accordi del 15 luglio 2019, dei quali tre designati
da Farmindustria e Federchimica e tre designati dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dei suddetti accordi, nonche' da due
rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di
onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del
2015. 3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ed ha una durata di quattro anni e, in ogni
caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo comitato. I componenti
del comitato allo scadere del mandato restano in carica, in ogni
caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. Nel caso in
cui, durante il mandato, cessino dall'incarico per qualunque causale
uno o piu' componenti del comitato, si provvedera' alla loro
sostituzione con le modalita' di cui al comma precedente. 4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese. 5. I componenti del comitato cessano dall'incarico: a) alla naturale scadenza dell'incarico, previo insediamento del
nuovo comitato; b) per decadenza, in caso di perdita dei requisiti di
professionalita' e di assenza di conflitto di interesse e perdita dei
requisiti di onorabilita', di cui agli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 148 del 2015; c) in caso di rinuncia, comunicata per iscritto ai componenti del
comitato; d) in caso di decesso; e) in caso di revoca del mandato da parte della parte designante. 6. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i
propri membri secondo un regime di alternanza tra
Farmindustria-Federchimica e organizzazioni sindacali e dura in
carica secondo i seguenti criteri temporali: quattro anni per
Farmindustria-Federchimica e quattro anni per le organizzazioni
sindacali. Il primo mandato spetta a Farmindustria-Federchimica ed ha
una durata di quattro anni. 7. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza dei
presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del
presidente. Le riunioni del comitato sono valide quando sia presente
almeno la maggioranza dei componenti. 8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale
dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 9. Ai sensi dell'art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 148
del 2015, l'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo'
essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte
del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione
deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere
sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3,
comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisone o se annullarla. Trascorso tale termine
la decisione diviene esecutiva. 10. La convocazione delle riunioni e' a cura del presidente e deve
essere inviata a tutti i componenti, tramite posta elettronica o fax
almeno cinque giorni prima della data fissata, specificando data,
ora, luogo e ordine del giorno. 11. Resta salva la possibilita' per i componenti di chiedere la
partecipazione con modalita' telematica, attraverso l'utilizzo di
tecnologie idonee, quali: teleconferenza, videoconferenza, posta
elettronica e chat. Gli strumenti tecnologici utilizzati dovranno
garantire ai partecipanti la possibilita' di visionare gli atti della
riunione, partecipare alla discussione, condividere i documenti e
votare le delibere del comitato. 
 Art. 4 Compiti del comitato amministratore del Fondo 1. Il comitato assolve i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal decreto istitutivo; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti. 
 Art. 5 Assegno straordinario 1. I destinatari dell'assegno straordinario sono i lavoratori che
raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nei
successivi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I
lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il
necessario requisito contributivo. Il Fondo puo', altresi', erogare
la prestazione prevista dall'art. 22, commi 1 e 2 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 e nel rispetto del comma 4 del medesimo art. 22 del
decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 26 del 2019. 2. Ai lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione
anticipata prima della pensione di vecchiaia e' riconosciuto il
versamento della contribuzione correlata, per i periodi non coperti
da altra assicurazione obbligatoria o figurativa, fino al
raggiungimento del diritto alla pensione. 3. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese
le misure di sostegno al reddito relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro, l'importo dell'assegno e' ridotto in misura
corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi
compresa la contribuzione correlata. 
 Art. 6 Prestazioni ulteriori 1. Nel rispetto dell'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n.
148 del 2015, il Fondo riconosce le prestazioni ulteriori
disciplinate dall'art. 22, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26. 
 Art. 7 Condizioni 1. L'assegno straordinario di cui all'art. 5 e' corrisposto sino
alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza
della pensione. La contribuzione correlata, laddove prevista, e'
corrisposta sino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva
necessaria al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. 2. L'erogazione dell'assegno straordinario di cui all'art. 5,
compresa la contribuzione correlata, laddove prevista per la pensione
anticipata, non potra' avere una durata superiore a sessanta mesi
dalla data di decorrenza di accesso al Fondo, nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 22, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3. Il lavoratore ha la facolta' di richiedere in un'unica soluzione
l'assegno straordinario di cui all'art. 5. L'assegno erogato in
un'unica soluzione e' pari ad un importo corrispondente al 50% della
prestazione che sarebbe spettata in forma rateale. In questo caso la
contribuzione correlata, laddove prevista, non e' dovuta. 4. Per la retribuzione utile al calcolo della contribuzione
correlata di cui all'art. 5, comma 2, si deve far riferimento
all'art. 40 della legge n. 183 del 2010. L'aliquota di computo e'
calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. Il versamento
della predetta contribuzione correlata e' dovuto per i periodi che
non sono gia' coperti da altra contribuzione figurativa o
obbligatoria. 5. Le prestazioni fornite dal Fondo sono compatibili e cumulabili
con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel rispetto delle
normative vigenti. 6. Nel caso di prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, il
lavoratore e' obbligato a dare comunicazione al comitato
amministratore del Fondo di ogni rapporto di lavoro dipendente o
autonomo instaurato durante il periodo di riconoscimento della
prestazione, entro dieci giorni dall'instaurazione medesima, al fine
di verificare la compatibilita' con il nuovo rapporto. 7. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6 del
presente articolo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione,
con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre agli
interessi e alla rivalutazione capitale. 
 Art. 8 Modalita' di accesso alle prestazioni 1. L'accesso al Fondo per ottenere le prestazioni dell'assegno
straordinario, di cui all'art. 5, e' subordinato ad un accordo
sindacale - anche derivante da una procedura di cui alla legge n. 223
del 1991 con unico criterio della non opposizione - previo confronto
sul bilancio occupazionale, nell'ambito del quale si conviene
l'accesso al Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti
soggettivi. Il diritto di accesso al Fondo e' perfezionato con una successiva
intesa tra azienda e lavoratore in cui le parti esprimono la volonta'
vincolante di attivare il Fondo con l'indicazione della specifica
prestazione richiesta. Qualora i processi di riorganizzazione/ristrutturazione riguardino
un numero inferiore a cinque lavoratori con qualifica di dirigente,
quadro, impiegato, qualifica speciale, operaio o in assenza delle
altre condizioni di cui alla legge n. 223 del 1991, il ricorso al
Fondo presuppone un accordo in sede sindacale, che contenga
l'espressa manifestazione di volonta' vincolante di attivare il Fondo
stesso e l'indicazione della prestazione richiesta. 
 Art. 9 Finanziamento 1. Il finanziamento delle prestazioni e, ove prevista, della
contribuzione correlata, si basa sul principio di contabilita'
separata secondo cui le prestazioni sono riconosciute nei limiti
della disponibilita' economica assicurata da ciascuna azienda. 2. Il Fondo e' alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento: a) un contributo ordinario annuale di euro 3,00 per ciascun
lavoratore ripartito tra azienda e lavoratore medesimo,
rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo; b) un contributo straordinario corrisposto in unica soluzione
dall'azienda prima dell'accesso al Fondo da parte dei lavoratori,
pari al fabbisogno di copertura - comprensivo, ove dovuta, della
contribuzione correlata - per l'intera durata delle prestazioni
richieste. 3. Gli oneri di amministrazione del Fondo, correlati alle
prestazioni richieste, sono determinati secondo i criteri definiti
dal regolamento di contabilita' dell'INPS. 
 Art. 10 Equilibrio finanziario del Fondo 1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita' ai sensi dell'art. 35, comma
1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti
delle risorse gia' acquisite. L'INPS e' tenuto a non erogare le
prestazioni in carenza di disponibilita'. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 148
del 2015, il Fondo ha l'obbligo di presentazione, sin dalla sua
costituzione, di bilanci di previsione ad otto anni, basati sullo
scenario macroeconomico coerente con il piu' recente documento di
economia e finanza e relativa nota di aggiornamento. 4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano i principi
di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2409 

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