Min.Lavoro: COVID-19 – modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale

Min.Lavoro: COVID-19 – modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
pro tempore, del 13 gennaio 2016, n. 94033, recante «Criteri per
l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019,
recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa la nomina della senatrice
Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, e recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Considerato che la crisi economica connessa alla diffusione della
pandemia da COVID-19 rappresenta un evento eccezionale che ha
generato forti ripercussioni economiche e sociali, allo stato
attuale, difficilmente stimabili; Considerato che l'attuale e straordinaria emergenza epidemiologica
in atto ha fortemente impattato sul mercato del lavoro generando una
crisi economica diffusa con risvolti di particolare gravita' in
settori produttivi di rilevanza strategica nazionale; Considerata l'esigenza di favorire il ricorso a strumenti di
sostegno al reddito volti al mantenimento dei livelli occupazionali
con modalita' che consentano, altresi', l'osservanza alle misure
contenitive dell'epidemia e la salvaguardia della salute; Considerato che le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria si
riflettono, nel mercato del lavoro, sia sull'offerta che sulla
domanda; Considerato che le conseguenze imposte dai provvedimenti
emergenziali sulla libera circolazione, hanno comportato, sul piano
dell'interruzione della produzione e a seconda della loro portata,
sia effetti generali di rilievo internazionale e nazionale, sia
effetti su comparti e in area geografiche piu' o meno circoscritte,
che possono estendersi ad altri comparti e ad altre aree geografiche,
a seconda delle interdipendenze lungo la catena produttiva di un
determinato bene o servizio e delle connessioni geografiche,
amplificando comunque la crisi economica; Considerato che la crisi aziendale, di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, conseguente ad
evento improvviso ed imprevisto, nel momento in cui risulta collegata
all'attuale scenario epidemiologico nazionale e internazionale e alle
sue ricadute paralizzanti sull'attivita' produttiva (conseguenti
anche ai provvedimenti emergenziali restrittivi), presenta connotati
eccezionali, tali da non consentire l'individuazione di modalita' di
risoluzione, con l'impossibilita' o estrema difficolta' di
predisporre piani di risanamento per i quali mancherebbero i
presupposti di concreta realizzazione, in relazione ai limiti posti
per il contenimento della pandemia e per la tutela della salute e
alla situazione del mercato nazionale ed internazionale; Ritenuto, conseguentemente, che, allo stato, il superamento della
situazione di crisi delle singole imprese non appare da queste ultime
gestibile, anche in via di programmazione, dovendosi attendere il
superamento dell'attuale situazione emergenziale che coinvolge non
solo il mercato nazionale, ma anche quello internazionale; Ritenuto, pertanto, che occorra valutare i programmi di crisi
aziendale di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 148 del 2015 conseguenti all'evento imprevisto ed
imprevedibile di cui alla pandemia del COVID-19, anche in assenza del
piano di risanamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del
decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016; Ritenuto, altresi', di poter autorizzare sospensioni dal lavoro
anche in deroga ai limiti di cui all'art. 22, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 148 del 2015 limitatamente ai periodi di
vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attivita'
produttiva e a questa connessa; Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di limitare quanto
disposto nei capoversi precedenti all'anno in corso, in funzione del
superamento della crisi pandemica e del mantenimento dei livelli
occupazionali; Decreta: Art. 1 Per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza
epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi
aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della
pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui
all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la
fattispecie e' valutata, ferma restando la salvaguardia
occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla
lettera c) dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del
2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'art. 22,
comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali
di limitazione all'attivita' produttiva. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2020 Il Ministro: Catalfo Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 2459 

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