Min.Lavoro: imprese sociali – criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori

Min.Lavoro: imprese sociali – criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale» e in particolare l'art. 1,
comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto legislativo
per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto in particolare l'art. 14, comma 3, del menzionato decreto
legislativo n. 112 del 2017, il quale demanda ad un decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
l'individuazione dei criteri e delle modalita' di remunerazione dei
commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza
nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese
sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa'
cooperativa, sulla base dell'economicita', efficacia ed efficienza
delle attivita' svolte; Richiamato, inoltre, il successivo comma 4 del medesimo art. 14, ai
sensi del quale, fino all'adozione del decreto di cui al citato comma
3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei
componenti dei comitati di sorveglianza e' stabilita sulla base del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016,
recante « Criteri per la determinazione e la liquidazione dei
compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati
di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e di scioglimento
per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiedecies del
codice civile»; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 14, comma 3,
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i criteri e le
modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri
dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa delle imprese sociali non aventi la forma di societa'
cooperativa. 
 Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267; b) per «Autorita' di vigilanza» il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; c) per «commissario liquidatore» il commissario nominato a norma
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) per «comitato di sorveglianza» il comitato nominato a norma
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e) per «attivo realizzato» gli importi complessivamente
realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi
compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la
riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le
azioni giudiziali, le transazioni e le somme comunque acquisite alla
procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della
procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle
ritenute fiscali di legge e in generale i proventi della gestione
finanziaria e patrimoniale; f) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti anteriori alla
liquidazione dell'impresa sociale, ammessi al concorso sul patrimonio
dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge
fallimentare; g) per «somme ripartite ai creditori» il quantum attribuito ai
creditori anteriori alla liquidazione dell'impresa sociale, con le
ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge fallimentare
o con un concordato di cui all'art. 214 della legge fallimentare. 
 Art. 3 Compenso del commissario liquidatore 1. Al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a norma
dell'art. 213 della legge fallimentare, in percentuale all'ammontare
dell'attivo realizzato, come definito all'art. 2, lettera e), nelle
misure seguenti: a) 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00; b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro
258.000,00; c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro
516.000,00; d) 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro
1.549.000,00; e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro
5.165.000,00; f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00. 2. Le aliquote percentuali di cui al comma 1 sono incrementate,
rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo
realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di
liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10%
in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al suddetto
decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni
mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non
contenziosi. 3. In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al
commissario liquidatore spetta un compenso supplementare, calcolato
sull'ammontare dello stato passivo accertato, come definito all'art.
2, lettera f), pari: a) allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00; b) allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a
euro 258.000,00; c) allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro
516.000,00; d) allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00. 4. Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso
forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del
compenso finale, nonche' il rimborso, sotto il controllo del comitato
di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per
l'espletamento dell'incarico, nel rispetto di criteri e limiti
approvati dall'Autorita' di vigilanza. E' escluso qualsiasi altro
compenso, rimborso o indennita' e qualsiasi altro onere diretto o
indiretto a carico della procedura. 5. Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi
dell'art. 214 della legge fallimentare, il compenso spettante al
commissario liquidatore e' calcolato con le medesime percentuali di
cui ai commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai
creditori con il concordato. Spetta al commissario, altresi', il
compenso supplementare e il rimborso delle spese previsti ai
precedenti commi 3 e 4. 6. Ove sia autorizzata la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge fallimentare, al
commissario liquidatore e' corrisposto un ulteriore compenso pari
allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti
conseguiti a chiusura di ogni esercizio. 7. Il compenso del commissario liquidatore e' a totale carico della
liquidazione, e' imputato in prededuzione alle spese di procedura e,
in ogni caso, non puo' essere inferiore a euro 2.500,00. 8. Il compenso e' determinato a seguito di specifica istanza del
commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorita' di
vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del
bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma
dell'art. 213 della legge fallimentare, ovvero, nel caso in cui la
procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione
al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi
dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso e'
comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale,
ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari. 9. Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente
all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al
commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore
al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e
al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato. 10. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni
del proprio ufficio. Nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, previa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza su
parere favorevole del comitato di sorveglianza, l'onere per il
compenso del delegato e' detratto dal compenso del commissario. 11. Qualora il commissario liquidatore, previa autorizzazione
dell'Autorita' di vigilanza su parere favorevole del comitato di
sorveglianza, si avvalga dell'ausilio di tecnici o altre persone
retribuite sotto la sua responsabilita', il 15% del compenso
riconosciuto a tali soggetti e' detratto dal compenso finale del
commissario. 12. Le disposizioni di cui al comma 11 non si applicano
all'eventuale nomina di stimatori incaricati della valutazione dei
beni ai fini della redazione dell'inventario. 
 Art. 4 Compenso nel caso di avvicendamento nelle funzioni di commissario 1. La sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori
eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto
della consecutivita' dei realizzi e sulla base del principio di
unicita' del compenso, non deve superare l'ammontare massimo
stabilito all'art. 3. 2. Al commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi
dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso
e' provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel presente
decreto, dopo l'approvazione del conto della gestione da parte
dell'Autorita' di vigilanza previo parere del comitato di
sorveglianza. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione
del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi,
l'Autorita' di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria
liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di
liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali
responsabilita' del commissario per atti e fatti compiuti
nell'esercizio della funzione. 3. Qualora, in sede di definitiva liquidazione del compenso, sia
accertato che specifiche attivita' alle quali e' conseguita la
realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni ai
creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti
succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede,
previo contraddittorio con gli interessati, alla imputazione
pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche
attivita', sulla base dell'attivita' rispettivamente svolta dai
commissari pro tempore, ovvero sulla base di un criterio temporale,
ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione. In
ogni caso, al commissario che ha provveduto al deposito dello stato
passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore al
50% di quello previsto al comma 3 del precedente art. 3. 
 Art. 5 Compenso ai componenti del comitato di sorveglianza 1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene corrisposta, a
carico della liquidazione, un'indennita' annua in prededuzione,
imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base
dell'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato, determinata
sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime: a) euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di
riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro; b) euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di
riferimento un attivo realizzato superiore a 2,5 milioni euro e fino
a 7,5 milioni di euro; c) euro 2.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di
riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro. 2. Nel caso in cui la procedura e' autorizzata alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa, l'indennita' di cui al comma 1 e'
maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione. 3. L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 20%. 4. Il compenso di cui ai commi che precedono e' liquidato dal
commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato
all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del
comitato di sorveglianza. 5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per la
partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale, nel rispetto di
criteri e limiti approvati dall'Autorita' di vigilanza. 
 Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. 
 Art. 7 Disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
liquidazioni coatte amministrative disposte successivamente
all'entrata in vigore del decreto medesimo. 3. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
provvedere all'adeguamento dei valori indicati nelle classi
dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla
base degli indici nazionali Istat dei prezzi al consumo. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 11 novembre 2016. 5. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 26 agosto 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1892 

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