Min.Lavoro: COVID-19 – decontribuzione per le filiere agricole, pesca e acquacoltura

Min.Lavoro: COVID-19 – decontribuzione per le filiere agricole, pesca e acquacoltura

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
(C(2020) 1863), cosi' come modificata dalle comunicazioni della
Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio
2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), e, in
particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e
integrazioni; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 222, comma 2; Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione
europea in data 6 luglio 2020, recante «Misure a sostegno delle
imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della
pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e
forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato con decisione
(C(2020) 4977) final del 15 luglio 2020; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 222, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorire
il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della
pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle
filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole,
florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto
l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. 2. Le imprese di cui al comma 1 sono quelle che svolgono le
attivita' individuate dai codici Ateco di cui all'allegato 1 del
presente decreto. 3. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche. 
 Art. 2 Modalita' operative 1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa
complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza
con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), cosi' come
modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile
2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29
giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e
dalle sue successive modifiche e integrazioni, di seguito «Quadro
temporaneo». 2. L'esonero di cui all'art. 1 e' riconosciuto nei limiti della
contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre
agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della
previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente
spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno
2020. 3. L'agevolazione contributiva di cui al presente decreto e'
riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da
parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella
domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli
aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del
«Quadro temporaneo» nell'anno 2020. 4. In caso di superamento del limite individuale fissato dal
«Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente
tale limite. 5. In caso di superamento del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente articolo, l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura
proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto
all'agevolazione. 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, fornendo i relativi elementi al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. 7. Il rimborso all'INPS degli oneri derivanti dall'esonero
contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base di apposita
rendicontazione, che dovra' essere effettuata entro il 31 marzo 2021. 8. L'INPS provvede ad emanare, entro venti giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, una circolare relativa all'esonero
straordinario recante, tra l'altro, le modalita' di presentazione
della domanda di accesso all'agevolazione. 
 Art. 3 Versamenti e rimborsi 1. In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del
modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione
riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero gia' scaduti e
non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i
destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle
istanze medesime. 2. In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione
riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020
gia' versata potra' essere compensata con la contribuzione in futuro
dovuta dal datore di lavoro. 3. In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia
concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa
individuale di cui al comma 1 dell'art. 2, i contribuenti dovranno
provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica
soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti
dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi. 4. In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovra'
provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1,
comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere
dalla data della scadenza ordinaria del versamento. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1948 
 Allegato 1 01.11 xx - Coltivazione di cereali 01.50 xx - Coltivazione agricole associate all'allevamento
animale attivita' mista 01.28 xx - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e
farmaceutiche 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette 01.21.00 - Coltivazione di uva 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi
alberi di Natale) 01.30 - Riproduzione piante 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di
latte crudo 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini 01.46.00 - Allevamento di suini 01.47.00 - Allevamento di pollame 01.49.10 - Allevamento di conigli 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia 01.49.40 - Bachicoltura 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca 01.49.30 - Apicoltura 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e
servizi connessi 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il
bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina 46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante,
bulbi, semi e fertilizzanti 82.99.03 - Servizi di gestione di pubblici mercati e spese
pubbliche 56.10.12 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende
agricole 55.20.52 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi
giardini e aiuole. 

Share this post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *