Min.Lavoro: quote di ingresso per Tirocini formativi e corsi di formazione – 2020/2022

Min.Lavoro: quote di ingresso per Tirocini formativi e corsi di formazione – 2020/2022

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo
n. 286 del 1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero,
alla lettera f), prevede l'ingresso di persone che, autorizzate a
soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; Visto l'art. 39-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del
1998, che, alla lettera b), n. 1), consente l'ingresso e il soggiorno
per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare
corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito
del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334,
recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione»; Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive
modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in
Italia, per finalita' formativa, per lo svolgimento di tirocini
funzionali al completamento di un percorso di formazione
professionale; Visto l'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni, che prevede
che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio
del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione
professionale, organizzati da enti di formazione accreditati ovvero
che intendono svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma
9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
1999 possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale
nei limiti di un contingente annuale; Visto l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 28 agosto 2013,
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
che ha modificato la determinazione del contingente da annuale a
triennale, da emanarsi, entro il 30 giugno, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'interno e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale del 24 luglio 2017, che ha
determinato il contingente triennale 2017/2019 fissando nel numero di
7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui
all'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394 del 1999 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli
ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di
cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni; Viste le linee guida in materia di tirocini per persone straniere
residenti all'estero adottate con Accordo tra Stato, regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014; Considerato che, dal numero dei visti di ingresso per studio,
tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, l'utilizzo del contingente, nel
triennio 2017/2019, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con
un impiego complessivo di 4.913 quote su un totale di 15.000 quote; Considerata l'opportunita' di mantenere invariato, nonostante il
sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2020/2022, per
futuri accordi di collaborazione con paesi terzi per l'ingresso di
cittadini per lo svolgimento di tirocini; Considerato altresi' che si tratta di una programmazione su base
triennale, che avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso,
e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di
formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno
per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera
qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro
italiano; Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il triennio
2020/2022, del contingente previsto nel precedente triennio; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, reso
nella seduta del 25 giugno 2020; Decreta: Art. 1 1. Per il triennio 2020/2022 il limite massimo di ingressi in
Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il
rilascio del visto di studio e' determinato in: a) 7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a
ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati
secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e
regioni del 20 marzo 2008; b) 7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e di
orientamento finalizzati al completamento di un percorso di
formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai
soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in
attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede
di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano il 5 agosto 2014. 2. Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di
controllo secondo la normativa vigente. Roma, 9 luglio 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionali Di Maio Il Ministro dell'interno Lamorgese Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1662 

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