Min.Lavoro: aggiornamento coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Min.Lavoro: aggiornamento coefficienti di trasformazione del montante contributivo

 IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il
sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo
contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si
ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla
medesima legge; Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
che, con effetto dal 1º gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di
trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995; Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, del 15 maggio 2012, del 22 giugno 2015 e del 15
maggio 2018 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere
rispettivamente dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio 2016 e dal 1°
gennaio 2019, i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A
dell'allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui
tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335; Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali
hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995,
prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti
coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni
successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019; Visto l'art. 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove
dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con
la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335
del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le eta'
superiori a 65 anni; Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove
stabilisce che il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati
fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla
variazione della speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove
stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla
variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti,
con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni
per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello
stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di
settanta, il coefficiente di trasformazione e' esteso, con effetto
dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della
medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335
del 1995. Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 5 novembre 2019 con il quale sono stati
adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso al
pensionamento agli incrementi della speranza di vita; Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove
prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba
avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT; Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti
dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 672877 del 18 marzo
2020; Visto il verbale della Conferenza di servizi lavoro/economia del 25
maggio 2020 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione
dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con
l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi
tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti,
unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione
aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti; Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di
trasformazione del montante in rendita pensionistica avra' decorrenza
dal 1° gennaio 2021; Decreta: Articolo unico A decorrere dal 1° gennaio 2021, i divisori e i coefficienti di
trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata
al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Roma, 1° giugno 2020 Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative Ferrari Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta 
 Tabella COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE | Eta' | Divisori | Valori |
| | | |
| 57 | 23,892 | 4,186% |
| 58 | 23,314 | 4,289% |
| 59 | 22,734 | 4,399% |
| 60 | 22,149 | 4,515% |
| 61 | 21,558 | 4,639% |
| 62 | 20,965 | 4,770% |
| 63 | 20,366 | 4,910% |
| 64 | 19,763 | 5,060% |
| 65 | 19,157 | 5,220% |
| 66 | 18,549 | 5,391% |
| 67 | 17,938 | 5,575% |
| 68 | 17,324 | 5,772% |
| 69 | 16,707 | 5,985% |
| 70 | 16,090 | 6,215% |
| 71 | 15,465 | 6,466% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| tasso di sconto = 1,5% |
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