Min.Lavoro: ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Min.Lavoro: ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»; Visto in particolare l'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo
1999, n. 68, inserito dall'art. 8, comma 1, decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre
2019, n. 128, che prevede che «Per le finalita' di cui ai commi 1 e
1-bis, il Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da
versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e
solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»; Decreta: Art. 1 Modalita' di versamento 1. Il presente decreto, in attuazione l'art. 13, comma 4-bis, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilisce le modalita' di versamento
delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e
solidale all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnate al Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili. 2. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 13 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, i soggetti privati versano nel bilancio
dello Stato Capo 27, capitolo n. 2573, Entrate di pertinenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, art. 17, «Versamenti
da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, ai sensi
dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da
riassegnare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 4 dell'art. 13 della legge medesima». 3. Le somme versate vengono successivamente riassegnate al capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili». 4. Il versamento puo' essere effettuato mediante bonifico bancario
o postale, intestato al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali utilizzando l'apposito codice IBAN
IT55C0100003245348027257317 relativo ai versamenti da operare in
c/competenza presso la sezione di Tesoreria di Roma succursale. Nella
causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale ed i
dati identificativi del soggetto privato che procede al versamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti. Roma, 4 marzo 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 79. 

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