Min.Lavoro: circolare 8/2020 – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale

Min.Lavoro: circolare 8/2020 – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 con le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID 19, in special modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

In particolare, la Circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS  già autorizzata e per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.

Per quest’ultima, si pubblica anche il form in excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti, specificati dalla Circolare.

Per quanto rigaurda la CIG in deroga per le aziende multilocalizzate (site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale):

Le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale, e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (vedasi foglio Excel da allegare alla domanda).

L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Inoltre, in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”.

La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”, nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa.

Eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica.

Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Fonte: Ministero del Lavoro

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