Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del
2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di
solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito
di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la
cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione
salariale; Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che
disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad assicurare
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non
rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i
quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di
settore o un fondo di solidarieta' alternativo; Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore,
rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu'
soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di
solidarieta' residuale assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343
del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione
salariale; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra
Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs,
con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, ai sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo
sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, gia' coperto
dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste
dalla normativa innanzi indicata; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo per il settore delle
attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015 Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta' bilaterale
per le attivita' professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi
dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione
dell'Inps. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente documento di Economia e finanza e relativa nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al
medesimo fondo. 7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'Inps
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. 
 Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore
delle attivita' professionali, che occupano mediamente piu' di tre
dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di
cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi
dell'art. 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
vengono computati anche gli apprendisti. 
 Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore. 2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37
e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente
designati dalle parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei
quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle
Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti
l'accordo del 3 ottobre 2017, nonche' da due rappresentanti, con
qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. 4. La durata in carica dei componenti del comitato e' di quattro
anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo
comitato. 5. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte
consecutive. 6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,
per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si provvede
alla loro sostituzione per il periodo residuo, con un altro
componente designato secondo le modalita' di cui al comma 2. Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi'
designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene
considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del
limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sara'
considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni
e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5. 7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese. 8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i
propri componenti. 9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e,
in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 10. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto
deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio
sindacale dell'Inps, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un
suo delegato, con voto consultivo. 11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
direttore generale dell'Inps. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente
dell'Inps nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva. 
 Art. 4 Compiti del comitato amministratore del Fondo 1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
il comitato amministratore del Fondo deve: a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'Inps i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni
basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente
Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento,
fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio; c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui
alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle
prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da
garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono
adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al
Fondo, sulla base della proposta del comitato; d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto; e) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di
assicurare il pareggio di bilancio; f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per
il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di
massima economicita'; g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza; h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti; i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita',
concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo
quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015. 
 Art. 5 Prestazione 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di
cui all'art. 2 al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e
le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione
vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria. 2. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante. 
 Art. 6 Finanziamento 1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 e' dovuto al
Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di tre dipendenti; b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti; c) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione della misura di cui all'art. 5 nella misura del 4%
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. 2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo,
ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto
dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
 Art. 7 Prestazione: criteri e misure 1. L'importo dell'assegno ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, e'
pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi
massimali. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile,
la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 2. Per l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, le
riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa
possono avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.
Per i datori di lavoro che impiegano mediamente piu' di quindici
dipendenti e' previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo
di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali di
cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148. 3. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti relativi alla
prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati
che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita'
produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta
giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del
trattamento. 5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione
temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno ordinario e'
subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga
attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegni ad un
percorso di riqualificazione. 6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
 Art. 8 Procedura di accesso 1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,
il datore di lavoro e' tenuto a comunicare preventivamente alle
articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie
dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, l'entita', la durata prevedibile e il numero
di lavoratori interessati. 2. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto
della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le
parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla
data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a venti per i
datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti. 3. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non
differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva,
il datore di lavoro e' tenuto a comunicare ai soggetti di cui al
comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il
numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore
settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o dei
soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla
comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine
alla ripresa della normale attivita' e ai criteri di distribuzione
degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque
giorni successivi a quello della richiesta. 
 Art. 9 Criteri di precedenza e turnazione 1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui
all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel
rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione. 2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto
dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono
prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto
conto delle disponibilita' del Fondo. 
 Art. 10 Politiche attive 1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le parti
contattano attraverso le strutture della bilateralita' di settore i
datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre
percorsi di riqualificazione e politica attiva. 
 Art. 11 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del
2015. 2. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro,
individuati dall'art. 2, rientrano nell'ambito di applicazione di
questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di lavoro
che occupano piu' di cinque dipendenti, alla disciplina del fondo di
integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate. 3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al
decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano
acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'Inps,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanza Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, Reg.ne prev. n. 212 

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