Min.Lavoro: erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore

Min.Lavoro: erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'art. 83, comma 1,
il quale prevede la detrazione dall'imposta lorda sulle persone
fisiche di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal
contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a
favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.
79, comma 5 del medesimo codice, elevato al 35 per cento qualora il
destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di
volontariato; Visto l'art. 83, comma 2, del citato decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, il quale prevede la deducibilita' dal reddito
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento
del reddito complessivo dichiarato delle erogazioni liberali in
denaro o in natura effettuate in favore degli enti del Terzo settore
non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo codice, da
persone fisiche, enti e societa'; Visto altresi' il successivo comma 6 del medesimo art. 83, che
estende l'applicazione delle disposizioni sopra citate anche agli
enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del citato
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le
liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo medesimo; Richiamato il gia' citato art. 83, comma 2, ultimo periodo, secondo
cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla
detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le
modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2; Considerata l'opportunita' di indicare l'ambito applicativo della
disposizione agevolativa con riferimento anche ai periodi di imposta
precedenti a quello di piena applicazione delle disposizioni di cui
al titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017; Visto l'art. 104 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017,
ed, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 2, ai sensi
del quale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di imposta nel corso del
quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea di cui
all'art. 101, comma 10, del decreto medesimo, e, comunque, fino al
periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del
Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le
disposizioni di cui all'art. 83 si applicano, in via transitoria,
alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art.
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli
appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,
regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti
dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR); Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 83, comma 2, del
decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le tipologie
di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla
deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
stabilisce i criteri e le modalita' di valorizzazione dei beni che
possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura. 
 Art. 2 Erogazioni liberali agevolabili 1. Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all'art. 1, le
erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del
Terzo settore, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le
imprese sociali costituite in forma di societa', e utilizzate dai
predetti enti per lo svolgimento dell'attivita' statutaria, ai fini
dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale. 2. Fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverra'
l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma
10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al
periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del
Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono
essere destinatari delle erogazioni anche le Organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi
registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383,a condizione che utilizzino i beni
ricevuti in conformita' alle proprie finalita' statutarie. 
 Art. 3 Oggetto delle erogazioni liberali in natura e valorizzazione dei beni 1. L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle
ipotesi di erogazioni liberali in natura e' quantificato sulla base
del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai
sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. 2. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene
strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione e'
determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del
trasferimento. 3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui
all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare della
detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al minore
tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo
e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del
TUIR. 4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il
valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base
al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per
la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base
di criteri oggettivi, il donatore dovra' acquisire una perizia
giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non
antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene. 
 Art. 4 Documentazione 1. L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto
contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione
analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori,
nonche' la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione
contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per
lo svolgimento dell'attivita' statutaria, ai fini dell'esclusivo
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
sociale. Nel caso di cui all'art. 3, comma 4, il donatore deve
consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della
perizia giurata di stima. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 48 

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