Seconda rata di acconto Inps 2022 entro il 30 novembre

Seconda rata di acconto Inps 2022 entro il 30 novembre

Va effettuato entro il prossimo 30 novembre il pagamento della seconda rata dell’acconto 2022 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti scritti alla Gestione IVS e alla Gestione Separata Inps.

Sono tenuti al versamento alla Gestione Inps artigiani e commercianti l’imprenditore individuale, il socio di Snc e Sas e il collaboratore dell’impresa familiare.

Sulla base del metodo storico, l’acconto contributivo 2022 va determinato avendo riguardo alla totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2021 ai fini Irpef, al netto di eventuali perdite pregresse, così come risultanti dal modello Redditi 2022.

Con riferimento al socio di Srl, che sia o meno anche imprenditore individuale o socio di Snc o Sas, con la circolare 84/2021 l’Inps ha chiarito che se il socio apporta solo capitale (e non lavoro) dalla partecipazione nella Srl deriva “reddito di capitale” e non “reddito d’impresa” che non concorre all’imponibile previdenziale. In caso di partecipazione in una Srl, quindi, la contribuzione è giustificata solo se la partecipazione prevede anche l’apporto di lavoro.

In linea generale, va tenuto conto che l’acconto 2022 va calcolato sul reddito d’impresa conseguito nel 2021:

  • che eccede il minimale contributivo 2022 pari a 243 euro;
  • fino a concorrenza del reddito massimale 2022 fissato in misura pari a 465 oppure a 105.014 per i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1996.

Le aliquote da utilizzare sono quelle previste per il 2022 individuate con la circolare Inps 22/2022.

Aliquote 2022 Inps Gestione IVS
Reddito Età > 21 anni Età ≤ 21 anni
Commercianti Artigiani Commercianti Artigiani
Fino a 48.279 euro 24,48% 24% 23,28% 22,80%
Da 48.280 a 80.465/105.014 euro 25,48% 25% 24,28% 23,80%

I contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa che hanno optato per il regime contributivo agevolato sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito determinato forfetariamente eccedente il minimale:

  • applicando le aliquote previste per il 2022 e
  • riducendo l’importo così ottenuto del 35%.

Pertanto, l’acconto 2022 va determinato nel modo seguente: (reddito forfettizzato 2021 – reddito minimale 2022) × 65%, con l’accortezza di non ridurre del 35% anche lo 0,09% ulteriore a carico dei commercianti.

Diversamente, l’acconto 2022 dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, sempre sulla base del metodo storico, è dovuto in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2021 risultante dal modello Redditi 2022.

Le aliquote applicabili sono quelle previste per il 2022, individuate dalla circolare Inps 25/2022.

Aliquote 2022 Inps Gestione Separata
Pensionato e iscritto ad altra gestione obbligatoria 24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria Titolare di p.Iva 26,23%
Non titolare di p.Iva con obbligo contributivo in capo a un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, eccetera) 33,72%
Non titolare di p.Iva diverso dal precedente (per cui è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL) 35,03%

In ogni caso per il versamento dell’acconto 2022 va utilizzato il modello F24, indicando nella sezione Inps:

  • il codice della sede Inps competente;
  • il numero di matricola del contribuente iscritto alla Gestione IVS;
  • il periodo di riferimento (01/2022 – 12/2022);
  • una delle causali contributo qui di seguito individuate.
Contribuente Causale Descrizione
IVS Artigiani AP Contributi redito eccedente minimale
Commercianti CP Contributi redito eccedente minimale
Gestione separata Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione P10 Contributi dovuti
Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie PXX Contributi dovuti

Si ricorda infine che:

  • la seconda rata dell’acconto2022 non è rateizzabile;
  • l’eventuale credito contributivo “da dichiarazione” può essere utilizzato in compensazione in F24 solo se sorto nel 2021 (anno 2020), fino al termine di presentazione della prossima dichiarazione. I crediti maturati in precedenza, invece, devono essere richiesti a rimborso oppure utilizzati in “autoconguaglio”.
Alessandro Bonuzzi Vedi tutti gli articoli dell’autore

Share this post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *