Retribuzione delle prestazioni: il libretto di famiglia

Retribuzione delle prestazioni: il libretto di famiglia

Al fine di retribuire le prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie, da parte di utilizzatori privati, il legislatore ha istituito il libretto di famiglia.

In particolare, l’articolo 54-bis, comma 10, D.L. 50/2017, prevede che ciascun utilizzatore può acquistare un libretto nominativo prefinanziato, denominato “libretto di famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori.

Si tratta di un libretto nominativo, da aprire sulla piattaforma telematica dell’Inps, al quale possono fare ricorso:

  • le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa, per beneficiare di prestazioni occasionali;
  • le società sportive di cui alla L. 91/1981.

Tali soggetti possono utilizzarlo per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nell’ambito di:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare;
  • limitatamente alle società sportive, le attività di cui al D.M. 08.08.2007, quali organizzazione e servizio degli “steward” negli impianti sportivi;
  • servizi di baby-sitting.

Prima della prestazione, all’interno della piattaforma Inps, devono essere registrati sia il datore di lavoro, ossia l’utilizzatore, sia il prestatore di lavoro, il quale è tenuto ad aggiungere anche i dati al fine di ricevere l’accredito del compenso dall’Inps.

Il costo orario, per il datore di lavoro, è pari a 10 euro minimi, dato dalla sommatoria dei seguenti importi:

  • compenso minimo pari a 8,00 euro;
  • contributi Inps pari a 1,65 euro;
  • assicurazione infortuni pari a 0,25 euro;
  • spese di gestione pari a 0,10 euro.

Gli importi devono essere versati sul libretto di famiglia dell’utilizzatore, sempre in multipli di 10,00 euro ma per un massimo di 5.000 euro, prima di richiedere le prestazioni.

Il medesimo limite vale per il prestatore di lavoro, tenendo conto però che, per le prestazioni complessivamente rese dal singolo in favore del medesimo utilizzatore, il limite è pari a 2.500 euro.

Queste somme possono diversificarsi a seconda della categoria in cui si trova un prestatore; ad esempio, sono ridotte al 75 per cento per le seguenti categorie:

  • titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con un’età inferiore ai 25 anni, se sono regolarmente iscritti ad un ciclo qualsiasi di studi;
  • soggetti disoccupati, ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 150/2015;
  • percettori di prestazioni integrative del salario e prestazioni di sostegno al reddito.

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps, in base alla modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

In mancanza dell’indicazione dei dati, l’erogazione avviene attraverso bonifico bancario domiciliato da riscuotere presso uno degli uffici territoriali di “Poste S.p.A.”.

Infine, si evidenzia che i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Laura Mazzola Vedi tutti gli articoli dell’autore

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