La nuova comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale

La nuova comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Il D.L. 146/2021, modificando l’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a monitorare e contrastare preventivamente forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Con la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro emanata l’11 gennaio scorso sono stati forniti interessanti chiarimenti in merito alla nuova disciplina.

Tra i chiarimenti più interessanti vanno segnalati quelli riguardanti gli aspetti di carattere soggettivo; infatti, la nota evidenzia come l’obbligo di comunicazione incomba esclusivamente sui committenti del prestatore occasionale che operano in qualità di imprenditori.

Pertanto, dovrebbero essere obbligati alla comunicazione preventiva della prestazione occasionale solo i committenti che ai sensi dell’articolo 2082 cod. civ. esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Da ciò ne discende che i committenti privati non sono tenuti ad adempiere all’obbligo comunicativo.

Oggetto di comunicazione, invece, sono le prestazioni che rientrano nell’ambito dell’articolo 2222 cod. civ., si tratta delle opere e dei servizi resi nei confronti del committente, dietro corrispettivo e con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso.

Tali prestazioni, per rientrare nell’ambito applicativo della novella, devono integrare il requisito della occasionalità.

Una prestazione si considera occasionale quando l’attività è caratterizzata dall’assenza di regolarità, stabilità e sistematicità.

Inoltre, occorre non confondere le prestazioni occasionali con le prestazioni stagionali, le quali sono caratterizzate dalla presenza di abitualità e professionalità ma l’attività, per le sue peculiarità, viene svolta solo per una parte dell’anno.

Come chiarito dalla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro restano, invece, esclusi, oltre, ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 9-bisL. 510/1996 (conv. da L. 608/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis D.L. 50/2017 (conv. da L. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame. In sostanza, ciò significa che le prestazioni di reddito di lavoro autonomo occasionale ex articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir sono oggetto di comunicazione preventiva, mentre rimangono escluse le prestazioni di lavoro autonomo ex articolo 53 Tuir;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. 233/2021, di conversione del D.L. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’articolo 9-bis D.L. 510/1996 (conv. da L. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.
Stefano Rossetti Vedi tutti gli articoli dell’autore

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