Esonero contributivo per i soggetti iscritti all’Inps: gli ultimi chiarimenti

Esonero contributivo per i soggetti iscritti all’Inps: gli ultimi chiarimenti

Come noto la Legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero parziale, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private.

Possono beneficiare del parziale esonero contributivo i seguenti soggetti:

a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, Tuir. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato;

b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Lgs. 509/1994 (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, CNPADC – ora CDC, ENPACL) e D.Lgs. 103/1996 (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi).

c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Il presente contributo si concentra sui soggetti iscritti alle gestioni Inps.

Esonero contributivo Inps: riferimenti normativi e di prassi
D.M. 17.05.2021 Con il Decreto in esame sono state individuate le modalità attuative dell’agevolazione in esame. Sul punto si rinvia al precedente contributo “Esonero contributivo e termini di versamento dei contributi: quadro di sintesi
Circolare Inps 124/2021 Con la richiamata circolare sono stati forniti chiarimenti in merito all’esonero contributivo previsto a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps
Messaggio n. 2909 del 20.08.2021 Con apposito messaggio Inps è stata comunicata la data a decorrere dalla quale è possibile presentare telematicamente la domanda di esonero da parte dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps (25.08.2021).
Si ricorda che la presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30.09.2021.

L’esonero è riconosciuto ai soli soggetti con posizione aziendale Inps attiva alla data del 31.12.2020; di conseguenza risultano esclusi dal beneficio i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021.

Nella tabella di sintesi di seguito richiamata si indicano i requisiti affinché i lavoratori iscritti all’Inps possano accedere all’esonero contributivo, con evidenza di alcuni chiarimenti offerti con la circolare Inps 124/2021.

Requisiti Note e chiarimenti
1. Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 Non devono verificare il rispetto di questo requisito i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nello stesso anno.
Nessuna ulteriore previsione, ad oggi, è invece riservata ai soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2019, per i quali, quindi, la verifica della riduzione del fatturato potrebbe costituire uno “sbarramento” importante.
Se l’attività è svolta sia in modo individuale sia con la partecipazione a studi/società, il calo del fatturato va verificato con riferimento all’attività individuale.
Se l’attività è svolta in più studi/società il requisito deve essere verificato sul codice fiscale dello studio/società nel quale è esercitata in modo prevalente l’attività.
Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda.
2. Reddito 2019 da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro Il requisito va verificato in capo al titolare della posizione individuale e il reddito coincide con quello dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, del Modello Redditi PF 2020 (riferito all’anno 2019), comunque trasmesso entro la data di invio della domanda di esonero.
Gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri verificano il rispetto del limite facendo riferimento ai redditi risultanti nel Modello Redditi PF presentato entro la data di presentazione dell’istanza di esonero; assumono rilievo solo i redditi riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole.
3. Possesso della regolarità contributiva La regolarità contributiva va verificata attraverso il Durc.
La regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.

Fatta eccezione per i medici, infermieri e altri operatori già collocati in quiescenza (la cui disciplina non è analizzata nel presente contributo), sono esclusi dal beneficio in esame:

  • i titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). L’esonero, dunque, non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato;
  • i titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno.

Come chiarito nella circolare Inps 124/2021, sono inoltre ritenuti incompatibili con l’agevolazione in esame:

  • gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà (D.Lgs. 148/2015) e l’assegno di esodo (articolo 4 L. 92/2012);
  • l’indennizzo per cessazione di attività commerciale (D.Lgs. 207/1996);
  • gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti Enpas, Istituto Postelegrafonici e Inadel;
  • le rendite facoltative, nonché l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, L. 232/2016 (c.d. Ape sociale).

L’esonero parziale, come prima anticipato, spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per ciascun richiedente; è tuttavia necessario ricordare che sono previsti specifici limiti di spesa complessivi (1.500 milioni di euro) superati i quali l’agevolazione individuale viene ridotta in proporzione all’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile.

Contributi oggetto di esonero
Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali L’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale di competenza del 2021, con scadenza entro il 31.12.2021.
Sono quindi comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, se scadenti entro il 31.12.2021.
Non sono di conseguenza oggetto di esonero:
–  le somme con scadenza di versamento dopo il 31.12.2021,
– le somme non di competenza del 2021.
In merito è già stato evidenziato che, stante la suddetta limitazione, gli importi oggetto di esonero sono comunque inferiori a 3.000 euro, essendo le prime tre rate di importo complessivo pari a 2.877 euro per gli artigiani e 2.888 euro per i commercianti.
L’esonero spetta al titolare della posizione contributiva, in misura pari alla somma delle contribuzioni oggetto di esonero riconducibili a ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale Ago e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021.
Soggetti iscritti alla Gestione separata L’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di Invalidità, vecchiaia e superstiti, sia l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26% istituita dalla normativa relativa all’Iscro).
Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello indicato all’interno del quadro RR, sezione II, del modello Redditi PF 2021 (relativo al 2020).
Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri L’esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31.12.2021. Sono pertanto comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021 con scadenza entro il 31.12.2021.

Si ricorda, da ultimo, che il riconoscimento pieno dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero. Nell’estratto conto contributivo la quota oggetto di esonero sarà dunque esposta con una specifica nota per evidenziare che la stessa è accreditata con riserva di ulteriori attività di verifica.

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