La CU anche previdenziale degli occasionali

La CU anche previdenziale degli occasionali

Le certificazioni delle ritenute d’acconto relative al lavoro autonomo occasionale, svolto da soggetti privi di partita Iva, applicate nella misura del 20%, dovranno essere inviate entro il 7 marzo all’Agenzia delle entrate e consegnate entro fine marzo ai contribuenti.

Alla luce delle disposizioni dell’articolo 2222 cod. civ. sul contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Rispetto alla co.co.co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:

  • la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
  • la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;
  • il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir, i redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”.

L’articolo 71, comma 2, Tuir dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese sostenute per la loro produzione.

Nella compilazione della certificazione occorre individuare innanzitutto la causale della tipologia di somma corrisposta, scegliendo la classificazione in base ai codici disponibili:

A = prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

M = prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

M1 = redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;

O = prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (circolare Inps 104/2001);

O1 = redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (circolare Inps 104/2001).

La circolare Inps citata (104/2001) nelle causali O e O1 si riferisce ai soggetti percipienti con più di 65 anni che hanno esercitato la facoltà di non iscrizione alla gestione separata Inps lavoratori autonomi.

Pertanto, la causale di riferimento, per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, dovrebbe essere la lettera M anche nel caso in cui il reddito del lavoratore autonomo sia stato assoggettato a contribuzione Inps.

Tra i dati fiscali della certificazione occorre indicare l’ammontare lordo corrisposto (al punto 4), l’imponibile (al punto 8) e le ritenute d’acconto trattenute (al punto 9).

Si evidenzia però che al superamento della soglia di 5.000 euro annui, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali, il lavoratore autonomo è assoggettato a contribuzione Inps e occorre compilare anche la parte della certificazione dedicata ai dati previdenziali.

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione Separata.

Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese.

L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese addebitate al committente e risultanti nella ricevuta (circolare Inps n. 103 del 6 luglio 2004); tali spese dovranno essere indicate nel punto 20 della certificazione.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 (la circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019 indica le aliquote contributive del 2019).

Nel punto 29 – Codice fiscale – indicare il codice fiscale dell’Ente previdenziale.

Nel punto 30 – Denominazione Ente previdenziale – indicare la denominazione dell’Ente previdenziale.

Nel punto 32 – Codice Azienda – indicare il codice dell’azienda eventualmente attribuito dall’Ente previdenziale.

Nel punto 33 – Categoria – indicare la categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente.

Nei punti 34 e 35 indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice “C”, nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici “M”, “M1” e “V”.

Nel punto 38 – Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti all’Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel punto 39 – Contributi versati – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d’imposta all’Ente previdenziale competente.

Clara Pollet Vedi tutti gli articoli dell’autore
Simone Dimitri Vedi tutti gli articoli dell’autore

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