Contributi alla Gestione Separata Inps: secondo acconto

Contributi alla Gestione Separata Inps: secondo acconto

Entro il prossimo 2 dicembre i contribuenti iscritti alla Gestione Separata Inps dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2019 dei contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda le aliquote da applicare per la determinazione dell’acconto 2019, è necessario fare riferimento alla circolare Inps 19/2019.

Collaboratori e figure assimilate:

  • l’articolo 2, comma 57, L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 36, L. 335/1995, (quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26, ecc.) l’aliquota contributiva e di computo, invariata rispetto allo scorso anno, è, per l’anno 2019, pari al 33%;
  • la L. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

La circolare Inps 19/2019 ha precisato poi che sono comunque in vigore le seguenti aliquote:

  • 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, L. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
  • 0,22%, disposta dall’articolo 7 D.M. 12.07.2007.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019 è stabilita al 24%.

Professionisti:

  • l’articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, l’aliquota contributiva è pari 25%;
  • non è stato modificato invece quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota, per il 2019, è stabilita al 24%.

Di fatto, dunque, anche per il 2019 sono confermate le differenziazioni delle aliquote relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita Iva. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l’anno 2019, sono complessivamente fissate come segue.

Collaboratori e figure assimilate Aliquota 2019
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
Liberi professionisti Aliquota 2019
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a 102.543 euro.

Per quanto riguarda la modalità di determinazione dell’acconto, utilizzando il metodo storico, l’importo sarà pari all’80% del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Redditi 2019, ricavabili:

  • nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), al rigo RE25 per la generalità dei lavoratori autonomi;
  • nel quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), al rigo RH17/RH18 col. 1 per coloro che esercitano l’attività in forma associata;
  • nel quadro LM, nel rigo LM6-LM9 della sezione I per i soggetti che hanno adottato il regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 27 D.L. 98/2011, avendo barrato la casella “autonomo”, ovvero al rigo LM34-LM37 della sezione II per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario, avevo sempre barrato la casella “autonomo”.

L’acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi per l’anno 2019 entro il 1° luglio o il 31 luglio 2019, con la maggiorazione dello 0,4% (ovvero entro il 30.09 o 30.10 con la maggiorazione dello 0,4% per i oggetti che hanno fruito della proroga), mentre il secondo acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l’acconto dovuto con il metodo previsionale nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2019 inferiore a quanto dichiarato nel 2018 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.


ESEMPIO

Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita Iva il 1° gennaio 2018 ed è iscritto alla gestione separata Inps; ha conseguito nel 2018 un reddito netto pari ad € 19.000 (determinato come differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti). Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:

€ 19.000*25,72% = € 4.886,80 a titolo di saldo per l’anno 2018.

Dovrà versare anche gli acconti per il 2019 utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2018 e le aliquote previste per l’anno 2019:

€ 19.000*25,72% = € 4.886,80

€ 4.886,80 *80%= 3.909,44.

Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad € 1.954,72 (40% del contributo dovuto); entro il 2 dicembre 2019 il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 1.954,72 (40% del contributo dovuto).

Luca Mambrin Vedi tutti gli articoli dell’autore

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