INPS: trasformazione domande di indennità di disoccupazione ALAS in domande di NASpI e viceversa

INPS: trasformazione domande di indennità di disoccupazione ALAS in domande di NASpI e viceversa

L’INPS, con il messaggio n. 4581 del 20 dicembre 2022, fornisce indicazioni in ordine alla trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.

Tale trasformazione è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile – in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – nonché del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’articolo 1424 del codice civile – in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza – applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 del medesimo codice.

La prestazione di disoccupazione NASpI – introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli da 1 a 14 – è rivolta ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

L’indennità di disoccupazione ALAS – introdotta dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – è invece rivolta ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), nonché ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182/1997, e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.

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