INPS: COVID-19 – Cassa integrazione per imprese di rilevante interesse strategico nazionale

INPS: COVID-19 – Cassa integrazione per imprese di rilevante interesse strategico nazionale

L’INPS, con il messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022, fornisce le istruzioni per la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, così come introdotta dal Decreto Sostegni ter.

In particolare, il comma 1, dell’articolo 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che: “In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande“.

I datori di lavoro interessati dalla norma in argomento possono, dunque, presentare domanda di CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, per un periodo di durata massima pari a 13 settimane – collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 – e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Gli stessi datori di lavoro, con separata domanda,possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste dall’articolo 22 sopra richiamato. Anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

I termini di presentazione delle domande con causale “COVID 19 – D.L. 4/2022” sono i seguenti:

  • le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;
  • le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.

Fonte: INPS


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