INPS: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali – precisazioni sull’ambito di applicazione

INPS: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali – precisazioni sull’ambito di applicazione

L’INPS, con la circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, rende noto, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro, il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019.

Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati dai codici ATECO riportati nella presente tabella.

La tabella, rimodulata in coerenza con le indicazioni ministeriali, è stata emendata escludendo le farmacie – connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10 – in quanto rientranti nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo.

I datori di lavoro del settore delle attività professionali, presenti in tabella, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 104125/2019).

Con specifico riferimento alle farmacie, in considerazione della circostanza che le medesime non sono destinatarie ab origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con successiva comunicazione verranno rese note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo di integrazione salariale.

Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Fonte: INPS


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