INPS: Ticket di licenziamento – chiarimenti

INPS: Ticket di licenziamento – chiarimenti

L’INPS, con la circolare n. 137 del 17 settembre 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla determinazione della contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012.

Il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.

Al fine di determinare l’esatto importo dovuto, è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato; il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.

Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

La misura del contributo nelle ipotesi di licenziamento collettivo è determinata utilizzando per ogni singolo lavoratore i criteri sopraesposti e considerando altresì:

  • se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, abbia formato o meno oggetto dell’accordo sindacale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. In caso non sia stata oggetto di accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte (cfr. l’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012);
  • se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (cfr. l’art. 20 del decreto legislativo n. 148/2015). A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale del c.d. ticket di licenziamento è innalzata all’82% (cfr. l’art. 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018 (cfr. il paragrafo 3.2 della circolare n. 40/2020).

Fonte: INPS


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