INPS: versamenti volontari del settore agricolo – anno 2021

INPS: versamenti volontari del settore agricolo – anno 2021

L’INPS, con la circolare n. 114 del 28 luglio 2021, illustra le modalità di calcolo, per l’anno 2021, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

Lavoratori agricoli dipendenti

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2021, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2021, pari al 29,50%, così come ripartita nella seguente tabella.

Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2021

Autorizzati entro il

30 dicembre 1995

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

0,003729

Quota Pensione

29,39%

0,996271

Totale IVS

29,50%

1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995

Coefficienti di riparto

0,11%

0,003729

29,39%

0,996271

29,50%

1,000000

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero.

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2021.

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2021

Classi Classi di reddito settimanale Reddito

settimanale

medio imponibile

Quota

Pensione

22,00% RM

Addizionale

legge n. 233/90

2,00% RM

Addizionale

legge n. 160/75

(€ 0,68 x 3)

Contributo

Totale

Fino a

€ 230,73

€ 230,73 € 50,77 € 4,62 € 2,04 € 57,43 (a)
Oltre

€ 230,73

Fino a

€ 307,64

€ 269,19 € 59,23 € 5,39 € 2,04 € 66,66 (a)
Oltre

€ 307,64

Fino a

€ 384,55

€ 346,10 € 76,15 € 6,93 € 2,04 € 85,12
Oltre

€ 384,55

€ 423,01 € 93,07 € 8,47 € 2,04 €103,58

(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:

– € 57,48 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;

– € 68,06 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2021, per il FPLD è pari a 29,50%, di cui il 29,39% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr. la circolare n. 52 del 1° aprile 2021).

Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente.

Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia.

Per l’anno 2021 le predette retribuzioni sono state determinate con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021.

Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle riferite agli operai a tempo determinato per l’anno 2021, indicate al precedente paragrafo 3.1.

La retribuzione da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2021, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato
n. 2.

L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2021, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,63;
  • importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).

    Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

Base IVS 0,005626
Quota Pensione 0,994374
Totale 1,000000

Allegato 1

Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2021

VERSAMENTI VOLONTARI 2021
 

Provincia

Retribuzione in euro Contributo giornaliero in euro Contributo base in euro
AGRIGENTO 67,66 19,89 0,07
ALESSANDRIA 78,33 23,02 0,09
ANCONA 77,55 22,79 0,09
AOSTA 64,28 18,89 0,07
AREZZO 73,28 21,54 0,08
ASCOLI PICENO 71,52 21,02 0,08
ASTI 77,65 22,82 0,09
AVELLINO 69,93 20,55 0,08
BARI 72,31 21,25 0,08
BELLUNO 75,35 22,15 0,08
BENEVENTO 71,06 20,89 0,08
BERGAMO 75,68 22,24 0,08
BIELLA 76,75 22,56 0,08
BOLOGNA 75,98 22,33 0,08
BOLZANO 77,47 22,77 0,09
BRESCIA 75,34 22,14 0,08
BRINDISI 72,64 21,35 0,08
CAGLIARI 71,85 21,12 0,08
CALTANISSETTA 70,68 20,77 0,08
CAMPOBASSO 66,66 19,59 0,07
CASERTA 66,74 19,62 0,07
CATANIA 70,82 20,81 0,08
CATANZARO 69,54 20,44 0,08
CHIETI 70,77 20,80 0,08
COMO 78,66 23,12 0,09
COSENZA 68,03 19,99 0,07
CREMONA 77,78 22,86 0,09
CROTONE 62,84 18,47 0,07
CUNEO 75,78 22,27 0,08
ENNA 70,12 20,61 0,08
FERRARA 75,97 22,33 0,08
FIRENZE 76,66 22,53 0,08
FOGGIA 78,58 23,10 0,09
FORLÌ CESENA 75,83 22,29 0,08
FROSINONE 62,96 18,50 0,07
GENOVA 74,71 21,96 0,08
GORIZIA 73,95 21,73 0,08
GROSSETO 75,25 22,12 0,08
IMPERIA 70,55 20,74 0,08
ISERNIA 66,21 19,46 0,07
LA SPEZIA 73,08 21,48 0,08
L’AQUILA 74,17 21,80 0,08
LATINA 72,62 21,34 0,08
LECCE 67,25 19,76 0,07
LECCO 78,66 23,12 0,09
LIVORNO 73,81 21,69 0,08
LODI 75,88 22,30 0,08
LUCCA 73,85 21,70 0,08
MACERATA 73,21 21,52 0,08
MANTOVA 77,69 22,83 0,09
MASSA CARRARA 64,26 18,89 0,07
MATERA 70,69 20,78 0,08
MESSINA 72,74 21,38 0,08
MILANO 74,28 21,83 0,08
MODENA 77,64 22,82 0,09
MONZA BRIANZA 74,28 21,83 0,08
NAPOLI 71,43 20,99 0,08
NOVARA 77,95 22,91 0,09
NUORO 72,22 21,22 0,08
ORISTANO 71,44 21,00 0,08
PADOVA 77,53 22,79 0,09
PALERMO 69,95 20,56 0,08
PARMA 76,28 22,42 0,08
PAVIA 78,25 23,00 0,09
PERUGIA 75,06 22,06 0,08
PESARO URBINO 71,65 21,06 0,08
PESCARA 69,90 20,54 0,08
PIACENZA 78,86 23,18 0,09
PISA 75,27 22,12 0,08
PISTOIA 79,48 23,36 0,09
PORDENONE 74,06 21,77 0,08
POTENZA 65,78 19,33 0,07
PRATO 76,68 22,54 0,08
RAGUSA 64,72 19,02 0,07
RAVENNA 75,14 22,08 0,08
REGGIO CALABRIA 88,72 26,07 0,10
REGGIO EMILIA 80,73 23,73 0,09
RIETI 70,78 20,80 0,08
RIMINI 76,14 22,38 0,08
ROMA 74,42 21,87 0,08
ROVIGO 73,83 21,70 0,08
SALERNO 68,06 20,00 0,07
SASSARI 72,61 21,34 0,08
SAVONA 71,22 20,93 0,08
SIENA 77,10 22,66 0,08
SIRACUSA 73,04 21,47 0,08
SONDRIO 73,96 21,74 0,08
TARANTO 71,06 20,88 0,08
TERAMO 72,46 21,30 0,08
TERNI 72,94 21,44 0,08
TORINO 78,03 22,93 0,09
TRAPANI 70,27 20,65 0,08
TRENTO 83,03 24,40 0,09
TREVISO 79,60 23,39 0,09
TRIESTE 73,55 21,62 0,08
UDINE 73,72 21,67 0,08
VARESE 76,14 22,38 0,08
VENEZIA 77,46 22,76 0,09
VERB. C. OSSOLA 79,15 23,26 0,09
VERCELLI 77,76 22,85 0,09
VERONA 77,26 22,71 0,08
VIBO VALENTIA 67,11 19,72 0,07
VICENZA 77,00 22,63 0,08
VITERBO 71,36 20,97 0,08

Allegato 2

Importi dei contributi volontari per l’anno 2021, dovuti dai  contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data  di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

 

 

Retr.Settimanale

Retribuzione settimanale media imponibile  

 

Base IVS

 

 

Contributi

 

 

Totale

Da.. ..a in €.. in €.. in €.. in €..
  206,29 206,22 0,22 38,89 39,10
206,29 219,96 213,25 0,23 39,56 39,79
219,96 234,71 227,45 0,24 40,87 41,11
234,71 251,00 242,96 0,26 42,32 42,58
251,00 269,54 260,13 0,27 43,92 44,19
269,54 289,54 279,37 0,29 45,72 46,01
289,54 309,48 299,54 0,32 47,61 47,93
309,48 332,48 320,97 0,34 49,61 49,95
332,48 359,14 346,01 0,37 51,95 52,32
359,14 385,94 372,73 0,39 54,44 54,83
385,94 412,31 399,32 0,42 56,93 57,35
412,31 439,26 426,02 0,46 59,42 59,88
439,26 465,30 452,49 0,48 61,89 62,37
465,30 495,17 480,59 0,51 64,52 65,03
495,17 524,85 510,22 0,54 67,28 67,83
524,85 554,45 539,63 0,58 70,03 70,61
554,45 584,22 569,31 0,61 72,80 73,41
584,22 613,74 598,82 0,64 75,56 76,20
613,74 643,20 628,55 0,66 78,34 79,01
643,20 672,66 657,99 0,70 81,08 81,78
672,66 702,50 687,68 0,73 83,86 84,59
702,50 732,37 717,23 0,76 86,62 87,38
732,37 761,55 746,95 0,81 89,40 90,21
761,55 791,30 776,46 0,84 92,14 92,98
791,30 821,22 806,34 0,87 94,94 95,81
821,22 851,04 835,99 0,89 97,71 98,61
851,04 880,90 865,87 0,94 100,50 101,43
880,90 910,65 895,69 0,96 103,28 104,24
910,65   911,14 0,98 104,72 105,71

Fonte: INPS


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