INPS: addizionale comunale sui diritti d’imbarco – nuove istruzioni

INPS: addizionale comunale sui diritti d’imbarco – nuove istruzioni

Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 ha previsto che la riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri avvenga a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco nei confronti dei vettori aerei. Le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale devono essere riversate all’INPS entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riscossione. Queste somme costituiscono fonti di finanziamento per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

L’articolo 204 del decreto Rilancio ha innovato le disposizioni esistenti, disponendo che dal 1° luglio 2021 le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco (pari a 3 euro) sono riversate nella misura del 50 per cento alla GIAS e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Alla GIAS risulta già dovuto, allo stesso titolo, un importo pari a 2 euro a passeggero.

In applicazione della nuova normativa, per gli imbarchi nei periodi decorrenti dal 1° luglio, quindi, le società di gestione aeroportuale riverseranno all’INPS gli importi riscossi dai vettori aerei a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 5 euro a passeggero (3,5 euro destinati alla GIAS e 1,5 euro per il finanziamento del Fondo Trasporto Aereo).

La circolare contiene, inoltre, le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens e le relative istruzioni contabili.

Share this post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *