INPS: CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo

INPS: CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo

L’INPS, con il messaggio n. 3922 del 26 ottobre 2020, fornisce le istruzioni procedurali per la gestione della CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo.

Istruzioni procedurali

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

142 – crisi con cessazione imprese trasporto aereo – art. 94 D.L. 18/2020

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “142”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e della relativa contribuzione figurativa e ANF, sia dell’importo del contributo addizionale non dovuto dall’azienda, ma gravante sullo stanziamento dedicato a tale misura.

Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili della nuova misura introdotta dall’articolo 94 del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, come modificato dall’articolo 20, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, a favore delle aziende operanti nel settore aereo, si istituiscono, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata GAU – con riferimento al nuovo codice evento “142 – crisi con cessazione imprese trasporto aereo– art. 94 D.L. 18/2020”,il seguente conto:

– GAU30239 – per l’imputazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, per cessazione attività, ai dipendenti delle aziende operanti nel settore aereo – art.94 del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile n. 27 e art. 20 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104.

L’onere attribuito al conto sopra descritto deve essere assunto in contropartita del conto di debito in uso GPA10029. Il mandato centralizzato verrà registrato sulla Direzione generale con l’utilizzo del conto di interferenza in uso GPA55170.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale già in uso e contraddistinte, nell’ambito del partitario del conto GPA10031 al codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:

– GAU24239 Entrate varie – recuperi e reintroiti delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria – art. 94 del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020 e art. 20 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104.

A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

Gli importi relativi alle partite, che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla “Procedura recupero indebiti” (RI), al conto esistente GAU00030.

Il codice bilancio “01094” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per le prestazioni divenuti inesigibili.

I rapporti con il Ministero del Lavoro, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Fonte: INPS


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